EIOPA ha pubblicato le specifiche tecniche per identificare le imprese e i gruppi “Small and Non‑Complex” (SNCUs e SNCGs), che potranno beneficiare del nuovo quadro di proporzionalità di Solvency II. Il documento chiarisce criteri quantitativi e qualitativi (in particolare quelli degli artt. 29a e 213a Solvency II) e indica quali dati dei QRT usare per verificare l’ammissibilità per due esercizi consecutivi. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme del nuovo regime nei vari Stati membri, riducendo gli oneri regolamentari per le imprese meno rischiose, pur mantenendo un’impostazione prudente e consentendo alle Autorità di concentrare le risorse sui gruppi più complessi.

La recente revisione della direttiva Solvency II introduce un nuovo quadro di proporzionalità per migliorare l’applicazione effettiva del principio di proporzionalità nel quadro prudenziale per gli assicuratori e i riassicuratori europei. Per le imprese che possono avvalersene, queste nuove norme comporteranno un’applicazione più proporzionata di diversi requisiti (compresi quelli di governance e quantitativi), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità del rischio delle imprese.

Una caratteristica fondamentale di questo quadro è la nuova categoria delle imprese piccole e non complesse (SNCU) e dei gruppi (SNCG). Queste entità sono identificate sulla base di una serie limitata di criteri quantitativi e qualitativi, che devono essere soddisfatti in modo coerente per due esercizi finanziari consecutivi. I criteri quantitativi sono delineati negli articoli 29 bis e 213 bis della direttiva Solvency II e sono calibrati utilizzando una varietà di parametri.

Il documento fornisce inoltre chiarimenti alle imprese e alle autorità di vigilanza in merito a quali dati contenuti nei modelli di rendicontazione quantitativa (QRT) pertinenti debbano essere utilizzati per identificare le imprese e i gruppi SNC. L’obiettivo generale è garantire un’attuazione convergente del nuovo quadro normativo in tutti gli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva Solvency II modificata.

Il documento – secondo EIOPA – segna un ulteriore passo verso la riduzione degli oneri normativi a carico delle imprese del settore assicurativo europeo, pur mantenendo un approccio prudente alla gestione del rischio. L’introduzione di elementi su misura e proporzionati nella normativa sostiene la diversità del mercato, la concorrenza e l’innovazione, consentendo al contempo alle autorità di vigilanza di allocare le risorse in modo efficiente verso le imprese più complesse con profili di rischio più elevati.

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