IL CASO
CASI, RESPONSABILITÀ, ONERE DELLA PROVA
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 385 – Maggio
L’AMPIO VENTAGLIO DI CASI SOGGIACENTI ALLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’ART. 2051 C.C. IMPONE, SEMPRE PIÙ SPESSO, IL RICORSO ALLE CHIAVI INTERPRETATIVE FORNITE DALLA GIURISPRUDENZA PER INQUADRARE CORRETTAMENTE CASI ESTREMAMENTE DIFFERENTI L’UNO DALL’ALTRO
1. La fonte normativa: le specificità della fattispecie
Chiunque si confronti con temi di natura assicurativa ha incontrato, almeno una volta, un sinistro in cui la responsabilità da cosa in custodia diventava la chiave interpretativa per la comprensione – prima – e la soluzione – poi – di un sinistro o di un quesito assuntivo.
Tuttavia, pur trattandosi di un concetto noto ai più, occorre ricordare che il codice civile non riserva più che una stringata riga al caso che ci occupa. Infatti, l’art. 2051 c.c. si limita a prevedere che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
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