IL CASO
Quale chiave interpretativa per distinguere le due categorie e le rispettive polizze che possono garantire i relativi rischi?
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 384 – Aprile
1.Il caso
La società Alfa srl, un’importante realtà del settore industriale, subisce un guasto improvviso: la rottura di una condotta che permette il trasferimento di solventi chimici all’interno dello stabilimento produttivo.
L’incidente causa uno sversamento accidentale di miscele chimiche e di acqua che raggiunge un corso fluviale adiacente allo stabilimento.
Lo stabilimento, edificato in una zona urbanizzata caratterizzata dalla presenza ravvicinata di centri abitati, parchi pubblici e proprietà private, si trova a soli dieci minuti dal centro cittadino. Inoltre, la zona dislocata a sud è a vocazione prettamente agricola ed è attraversata da numerosi canali irrigui che servono le coltivazioni di soia.
Immediatamente dopo l’accaduto e per limitare le conseguenze dannose, i referenti della Alfa srl attivano immediatamente le procedure di messa in sicurezza e bonifica d’urgenza, coinvolgendo anche una società specializzata.
L’intervento ha successo: la sorgente viene identificata e lo sversamento è prontamente bloccato; le sostanze inquinanti vengono contenute, evitando che la contaminazione si estenda a valle, dove avrebbe potuto colpire giardini privati, pozzi o importanti canali di irrigazione.
Ancora più rilevante è stato il blocco della propagazione delle sostanze prima che le stesse potessero provocare danni alla salute dei residenti. Alcuni giorni dopo i fatti esposti, Alfa srl richiede l’apertura di un sinistro sulla propria polizza di responsabilità civile generale, dato che la stessa prevede una specifica estensione denominata “inquinamento accidentale”.
Più precisamente e su consiglio del proprio avvocato, Alfa srl denuncia il sinistro richiedendo il rimborso delle spese sostenute per neutralizzare le conseguenze dell’evento, richiamando – per l’appunto – la garanzia per “inquinamento accidentale”. La compagnia, dopo i rilievi del caso, nega il ristoro del danno richiesto, ritenendo l’evento non coperto dalla polizza.
Infatti, in base alla ricostruzione della compagnia, l’evento è da ricondursi alla fattispecie del “danno ambientale” che, tuttavia, non è oggetto di garanzia nella polizza di responsabilità civile generale che – anzi – lo esclude espressamente dal novero delle condotte indennizzabili.
Stante ciò, la polizza opererebbe solo in presenza di danni materiali a cose di terzi o lesioni a persone, ma, considerando il buon esito dell’intervento di salvataggio, tali conseguenze non si sarebbero verificate e, per questo, non risultano danni consolidati a terzi, ma solo un pregiudizio alla risorsa naturale acqua.
2. Il danno ambientale: una fattispecie normata
Contrariamente a quanto si possa ritenere, la definizione di danno ambientale non è oggetto di una definizione soggettiva, dipendente dalle condizioni generali di polizza; infatti, la fattispecie trova una specifica normazione nelle fonti del diritto.
La materia è regolata principalmente dal d.lgs. 152/2006 (cd. T.U. dell’ambiente).
La normativa – che non si potrà riassumere in questa sede per ragioni di economia espositiva – prevede, tra gli altri, il Titolo V, relativo alla bonifica dei siti contaminati e la Parte VI, che disciplina le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
Tuttavia, la fonte di interesse per la nostra analisi è rappresentata dall’art. 300 del T.U. ambiente.
Questo specifico articolo configura come danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
L’evidente intenzione del legislatore è quella di attribuire all’ambiente, inteso come insieme di risorse naturali e di utilità dalle stesse derivate o derivabili, una specifica tutela legale.
Si evince come la finalità perseguita dalla norma non sia quella prettamente risarcitoria, propria del mondo delle polizze di RCG, strutturate per la tutela patrimoniale a fronte di un danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato a terzi; in estrema e sommaria sintesi, possiamo sostenere che, nell’ambito del danno ambientale, il bene giuridico tutelato è l’ambiente stesso.
Pertanto, anche in assenza di danni a cose o persone, tipiche fattispecie di operatività di una garanzia RCG, potremmo trovarci dinanzi ad un caso di danno ambientale che ha provocato – in astratto – un deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale.
Per questo motivo, nell’ambito del danno ambientale, la lesione di un diritto patrimoniale o non patrimoniale di un soggetto terzo sarà da considerarsi come mera circostanza.
Volendo riassumere la categorizzazione del danno ambientale e intendendolo scindere dall’inquinamento accidentale, è essenziale focalizzare l’attenzione sull’azione contaminante e sulle sue conseguenze nei confronti dei beni giuridici tutelati dall’ordinamento:
• L’inquinamento accidentale viene inquadrato come una categoria di rischio funzionale alla tutela della proprietà privata (ad esempio danni ad animali o a fondi agricoli) e dell’incolumità fisica, intervenendo laddove la contaminazione provochi morte, lesioni personali o danni materiali a beni di proprietà di terzi.
In questo contesto, l’azione inquinante rileva solo in quanto elemento che reca pregiudizio diretto al patrimonio o alla salute di una persona fisica o giuridica. Nondimeno, la fattispecie non provoca, come conseguenza ricadente sul responsabile, obblighi prettamente risarcitori, bensì obblighi di vero e proprio ripristino del cd. status quo ante, a beneficio della collettività tutta.
• Il danno ambientale si configura come un deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima, indipendentemente dall’esistenza di un danno a privati. In tale fattispecie, l’azione colpisce direttamente l’ambiente inteso come bene giuridico in sé e per sé, includendo la lesione a specie, habitat, acque e terreno nel complesso degli elementi che li caratterizzano.
3. L’analisi della polizza e una proposta interpretativa della stessa
L’oggetto della polizza RCG, seguendo la più classica delle formulazioni, prevede che l’assicuratore tenga indenne l’assicurata per quanto questa sia te nuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi.
La tutela, sempre alla stregua della più classica delle formulazioni, riguarda specificamente i casi di morte o lesioni personali e i danni materiali a cose. La polizza prevede altresì la già citata estensione alla fattispecie dell’inquinamento accidentale.
In questo senso, la copertura viene estesa ai danni derivanti da inquinamento dell’ambiente, a condizione che l’evento sia improvviso, imprevedibile e dovuto ad una causa accidentale.
Nondimeno – e disciplinando proprio l’estensione di inquinamento accidentale – include espressamente la copertura delle relative spese di salvataggio e neutralizzazione delle conseguenze negative derivanti dall’evento: l’assicurazione comprende anche le spese sostenute dall’assicurata per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile. Sono altresì esplicitate specifiche esclusioni: la garanzia per inquinamento accidentale esclude espressamente i danni di cui l’assicurata sia responsabile a titolo di danno ambientale, senza nulla aggiungere in ordine alla determinazione del medesimo.
A fronte di una tale conformazione normativa del contratto di assicurazione, la conclusione formalizzata dalla compagnia appare tutt’altro che peregrina. Infatti, dai rilievi effettuati, lo sversamento inquinante non ha cagionato danni a persone né ha provocato – ad esempio – la morte di capi di bestiame o danni alle colture.
In questi termini, non essendosi verificato il presupposto di operatività previsto dalla garanzia per inquinamento accidentale, il diniego dell’assicuratore parrebbe del tutto coerente con le condizioni di assicurazione.
Tuttavia, a fronte di un decorso degli eventi come quello descritto, rimarrebbe un interrogativo privo di risposta: se ogni sversamento in inquinante venisse categorizzato solo come danno ambientale, la garanzia aggiuntiva per l’inquinamento accidentale, unitamente alla copertura per spese di salvataggio, non avrebbe mai ragione di esistere.
Un contesto ermeneutico tale impone il ricorso al criterio interpretativo espresso dall’art. 1367 c.c. in base al quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Il principio di conservazione espresso dall’art. 1367 c.c. impone di assegnare un contenuto operativo alle condizioni di polizza e, nello specifico, impone una disamina circa la reale efficacia dell’intervento di salvataggio posto in essere dall’assicurata.
In termini controfattuali, il ragionamento dovrebbero svilupparsi attorno all’efficacia preservativa dell’intervento di salvataggio rispetto ai beni giuridici richiamati nella garanzia RCG: l’operato di Alfa srl è stato utile a evitare solo il danno ambientale o è stato – in qualche forma e in qualche misura – anche utile a limitare potenziali danni a cose di terzi e a persone?
Considerando una serie di evidenze, tra cui la vicinanza al centro abitato e ai fondi agricoli limitrofi all’impianto, non parrebbe affatto peregrino sostenere che l’intervento di messa in sicurezza di Alfa srl sia stato funzionale alla sola preservazione del bene giuridico ambiente; per contro, ben si potrebbe sostenere che Alfa srl lo abbia attuato anche al fine di prevenire potenziali danni, patrimoniali e non patrimoniali, a terzi.
In base a questa interpretazione, l’attuazione di Alfa srl ben potrebbe essere intesa alla luce degli obblighi di cui all’art. 1914 c.c. Tale tesi, sostenibile anche alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, permetterebbe – infatti – di affermare che l’intervento tempestivo di Alfa srl è stato “più probabilmente che non” utile a evitare proprio un danno da inquinamento accidentale.
Se – dunque – l’assicurato interviene tempestivamente e con successo per evitare il danno a terzi, sarà certo che il danno (ambientale o danno inquinamento accidentale che sia) finale non vi sarà. Ma decidere di punire mediante reiezione l’assicurato perché è stato efficiente nel limitare le conseguenze del sinistro, risulterebbe contrario alla ratio stessa dell’art. 1914 c.c. e della stessa clausola contrattuale cristallizzata dalla polizza.
4. Conclusioni
Ferma la necessaria distinzione tra danno ambientale e inquinamento accidentale e ferma l’esigenza di garantire i due rischi su due differenti polizze, permane comunque il bisogno per gli operatori del mercato assicurativo di interpretare le singole condizioni di contratto, in maniera tale che le stesse, dinnanzi al naturale – e spesso complesso e singolare – decorso degli eventi, non si svuotino di reale portata assicurativa.
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