Il fatto, le conseguenze e la loro rilevanza per il settore assicurativo

Di Ugo Ottavian

Il 25 marzo 2026, presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo), un alunno tredicenne ha accoltellato nei corridoi la docente di francese Chiara Mocchi, provocandole gravi lesioni al collo e all’addome. L’insegnante è stata trasportata d’urgenza in elicottero e sottoposta a intervento chirurgico; è stata dichiarata fuori pericolo nelle ore successive.

Dal punto di vista assicurativo, l’evento configura:

  • Danni fisici gravi alla docente (lesioni personali, danno biologico, danno morale, eventuale danno permanente).
  • Danni patrimoniali (spese mediche, perdita di reddito, eventuale invalidità).
  • Danni non patrimoniali (sofferenza psichica, danno esistenziale).
  • Possibili danni indiretti (stress e trauma per altri studenti o personale).

Il minore, avendo 13 anni, non è imputabile penalmente, ma ciò non esclude la responsabilità civile dei genitori e della scuola.

Responsabilità della scuola: quadro giuridico

Responsabilità ex art. 2048 c.c. (“culpa in vigilando”)

La scuola risponde dei danni cagionati dagli alunni a terzi quando l’evento si verifica durante il tempo in cui essi sono sotto la sua vigilanza.

L’art. 2048 c.c. prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’istituto, superabile solo dimostrando:

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