Il fatto, le conseguenze e la loro rilevanza per il settore assicurativo
Di Ugo Ottavian
Il 25 marzo 2026, presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo), un alunno tredicenne ha accoltellato nei corridoi la docente di francese Chiara Mocchi, provocandole gravi lesioni al collo e all’addome. L’insegnante è stata trasportata d’urgenza in elicottero e sottoposta a intervento chirurgico; è stata dichiarata fuori pericolo nelle ore successive.
Dal punto di vista assicurativo, l’evento configura:
- Danni fisici gravi alla docente (lesioni personali, danno biologico, danno morale, eventuale danno permanente).
- Danni patrimoniali (spese mediche, perdita di reddito, eventuale invalidità).
- Danni non patrimoniali (sofferenza psichica, danno esistenziale).
- Possibili danni indiretti (stress e trauma per altri studenti o personale).
Il minore, avendo 13 anni, non è imputabile penalmente, ma ciò non esclude la responsabilità civile dei genitori e della scuola.
Responsabilità della scuola: quadro giuridico
Responsabilità ex art. 2048 c.c. (“culpa in vigilando”)
La scuola risponde dei danni cagionati dagli alunni a terzi quando l’evento si verifica durante il tempo in cui essi sono sotto la sua vigilanza.
L’art. 2048 c.c. prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’istituto, superabile solo dimostrando:
- adeguata vigilanza,
- imprevedibilità e inevitabilità dell’evento.
Nel caso in esame, l’aggressione è avvenuta nei corridoi dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni, quindi in un momento in cui la scuola esercita comunque la vigilanza sugli studenti.
Responsabilità ex art. 2043 c.c. (fatto illecito)
La docente potrebbe sostenere che l’istituto non abbia adottato misure idonee a prevenire l’ingresso di armi improprie o comportamenti violenti, configurando un omesso controllo o una carenza organizzativa.
Responsabilità contrattuale (Cass. SS.UU. 9346/2002)
Il rapporto scuola–docente è contrattuale: l’istituto ha l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro.
La responsabilità contrattuale comporta:
- inversione dell’onere della prova,
- risarcibilità più ampia,
- prescrizione decennale.
Responsabilità della famiglia del minore
L’art. 2048 c.c. attribuisce ai genitori una responsabilità concorrente per culpa in educando e vigilando.
La docente potrà quindi agire:
- contro la scuola,
- contro i genitori del minore,
- oppure contro entrambi in via solidale.
Coperture assicurative che la scuola dovrebbe avere attive
Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
È la copertura principale. Deve includere:
- danni fisici a dipendenti e terzi,
- eventi violenti causati da studenti,
- responsabilità per culpa in vigilando,
- danni non patrimoniali.
Una RCT scolastica ben strutturata copre le richieste risarcitorie della docente, salvo dolo dell’istituto.
Polizza RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera)
Copre i danni subiti dai dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel caso di aggressione, la docente è “prestatore d’opera” e la RCO può intervenire per:
- danno biologico,
- danno differenziale rispetto all’INAIL.
Polizza infortuni cumulativa
Molti istituti stipulano polizze infortuni per personale e studenti.
Può prevedere:
- indennizzi per invalidità permanente,
- diaria da ricovero,
- rimborso spese mediche.
Coperture aggiuntive
- tutela legale per la scuola,
- coperture per eventi violenti o atti dolosi di terzi,
- estensioni per “aggressioni” o “atti inconsulti”.
Obblighi legali della scuola in materia di sicurezza
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
La scuola è equiparata a un luogo di lavoro.
Obblighi:
- valutazione dei rischi (inclusi rischi psicosociali e aggressioni),
- misure preventive e protettive,
- formazione del personale,
- procedure di emergenza.
D.P.R. 275/1999 (Autonomia scolastica)
L’istituto deve adottare regolamenti interni e protocolli di sicurezza.
Codice Civile (artt. 2043, 2048, 1218)
Fondamento della responsabilità civile.
Codice Penale
Non rileva per la responsabilità della scuola, ma incide sulla ricostruzione dell’evento (il minore non è imputabile).
Come potrebbe concludersi la vicenda: previsione ragionata
Sul piano civile
È altamente probabile che:
- la docente presenti richiesta risarcitoria sia alla scuola sia alla famiglia del minore;
- la scuola attivi la propria polizza RCT/RCO, che coprirà la maggior parte dei danni;
- la compagnia assicurativa valuti se l’evento fosse imprevedibile e inevitabile, ma nella prassi gli atti violenti di studenti rientrano nelle coperture.
Sul piano assicurativo
La compagnia:
- liquiderà i danni biologici e morali,
- coprirà le spese mediche e il danno differenziale,
- potrà rivalersi sui genitori del minore solo in casi eccezionali (dolo o colpa grave).
Sul piano organizzativo
L’istituto dovrà:
- aggiornare il DVR (Documento Valutazione Rischi),
- rafforzare i protocolli di vigilanza,
- implementare misure preventive (controllo accessi, supporto psicologico, formazione).
Riferimenti normativi utili per rispondere alle richieste risarcitorie
In conclusione
L’evento di Trescore Balneario, pur nella sua eccezionalità, rientra in uno scenario di rischio che le scuole devono considerare e assicurare adeguatamente.
La docente avrà titolo per richiedere un risarcimento significativo; la scuola, se dotata delle corrette coperture RCT/RCO e se dimostrerà di aver adottato misure di vigilanza adeguate, potrà rimanere indenne da esborsi diretti, con la compagnia assicurativa che gestirà la liquidazione.
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