di Bianca Pascotto.

Arbitrato rituale, arbitrato irrituale (o libero), perizia contrattuale sono o non sono la stessa cosa? No, non lo sono, ed una attenta lettura degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ci soccorre a dipanare i dubbi per quanto attiene all’istituto dell’arbitrato, mentre nessuna norma codicistica ci viene in aiuto per la perizia contrattuale che è fattispecie regolata esclusivamente dalla volontà delle parti che trova un solo richiamo all’art. 1349 del codice civile (arbitraggio).

La perizia contrattuale è prevista in moltissimi testi di polizza e consiste nel devolvere ad un collegio di periti la (sola) quantificazione del danno nel caso in cui insorga contenzioso per l’indennizzo del sinistro tra assicurato ed assicuratore.

Il problema, che da anni è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali e dottrinali, è definire gli esatti contorni della perizia contrattuale, la sua funzione, gli effetti e le conseguenze giuridiche che si riverberano sui diritti delle parti tra i quali, decadenze, prescrizioni ed impugnazioni.

Spesso, infatti, la perizia contrattuale sconfina nell’istituto dell’arbitrato irrituale o libero, sia perché il testo della clausola si presenta generico o atecnico, sia perché i periti nominati eccedono nei poteri conferiti e finiscono per pronunciarsi, non solo sulla quantificazione, ma anche sull’accertamento delle cause del sinistro e sull’interpretazione del contratto assicurativo.

Il discrimen tra perizia contrattuale e arbitrato libero è una linea divenuta nel tempo sempre più sottile e l’ordinanza n. 7795 del 24 marzo 2025 ha indotto la terza sezione della Cassazione a rimettere la questione alle Sezioni Unite per qualificare, si spera con soluzione definitiva, la natura giuridica della perizia contrattuale.

IL CASO

Un gioielliere subisce una rapina a mano armata e la compagna nega il pagamento dell’indennizzo, sostenendo l’intervenuta prescrizione del diritto, la sua tardiva denuncia e la mancata produzione dei documenti necessari alla valutazione del danno.

La compagnia Beta cita avanti il Tribunale di Padova il proprio assicurato Tizio per ottenere sentenza di inoperatività della polizza, obiettivo che viene raggiunto.

Ugualmente si pronuncia la Corte d’Appello di Venezia che non affronta il merito, ma conferma, in quanto decisione assorbente, l’intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurato, ponendo così nel nulla le diverse eccezioni di Tizio tra le quali, in principalità, il difetto di giurisdizione del giudice adito, a favore dell’arbitrato previsto dalle condizioni di polizza.

LA SOLUZIONE

Tizio rimprovera sostanzialmente la Corte d’Appello per aver considerato la clausola di cui agli artt. 10 e 11 delle CGC, come perizia contrattuale anziché come arbitrato rituale e/o libero.

Così erroneamente interpretando, il giudice ha statuito dichiarandosi competente a decidere la controversia e ha ritenuto prescritto il diritto dell’assicurato, laddove invece avrebbe dovuto trovare applicazione la sospensione del decorso del termine prescrizionale, quale effetto previsto dall’arbitrato irrituale.

La Corte ripercorre e ripropone esaustivamente gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si contrappongono e che interpretano la perizia contrattuale:

  • come istituto autonomo, del tutto distinto dall’arbitrato, che non decide la controversia ma che ha per oggetto una valutazione ed un parere squisitamente di natura tecnica volta alla stima di un danno o alla definizione tecnica di un elemento controverso che le parti si impegnano ad accettare;
  • come istituto da parificarsi all’arbitrato libero perché dal punto di vista degli effetti, le parti devolvono agli arbitri un’indagine diretta alla risoluzione della controversia tra loro insorta, “contrasto superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo che le parti si impegnano preventivamene a rispettare”. La perizia contrattuale si differenzierebbe dall’arbitrato irrituale solo per lo speciale oggetto del contrasto – di contenuto tecnico – ma non già per gli effetti.

In ragione della qualificazione giuridica da attribuire alla perizia contrattuale, conseguono importanti effetti nel caso di specie e non solo, dato che ove si faccia rientrare la perizia contrattuale nell’alveo dell’arbitrato:

  • sussisterebbe il difetto di giurisdizione dell’autorità ordinaria adita stante la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale che l’arbitrato predica;
  • sussisterebbe la sospensione del decorso della prescrizione fino all’espletamento della perizia.

Attesa la questione di massima importanza la Corte demanda la decisione sulla natura della perizia contrattuale alle Sezioni Unite.

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