GIURISPRUDENZA
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 374 – Maggio 2025
Dinnanzi alla dolosa reticenza dell’assicurato la compagnia è legittimata a rifiutare l’indennizzo anche senza chiedere l’annullamento del contratto
Forse disattenta, un po’ sfortunata, ma certamente non in buona fede è stata una professionista che pur munita di più polizze professionali, non è riuscita a far valere la garanzia assicurativa per il pasticcio professionale commesso. E alla luce della recente sentenza che andiamo a commentare, non credo che di maggior fortuna goda la sfortunata
danneggiata, ex cliente, perché in carenza della tutela offerta dalla polizza professionale, è obbligata ad escutere direttamente la professionista, con tutte le conseguenze del caso.
Il tutto nasce per la violazione dell’art. 1892 c.c., che impone all’assicurato, prima della stipula del contratto assicurativo, di fornire all’assicuratore tutte le informazioni necessarie
all’assunzione del rischio, non omettendo circostanze che possano indurlo in errore o addirittura possano incidere sulla sua volontà a stipulare la polizza.

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