di Bianca Pascotto

Tempus regit actum recita il noto broccardo latino, ovvero un atto giuridico è regolato dalla norma vigente nel momento in cui è posto in essere.

Ma il decorso del tempo non è scevro da conseguenze soprattutto quando tra l’instaurazione di un giudizio ed il suo epilogo dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio, si è verificato uno tsunami di pronunce giurisprudenziali e di modifiche legislative che hanno sconvolto l’incipit iniziale.

È il caso affrontato dalla Suprema Corte con l’ordinanza del 27 marzo 2024 n. 8244 che ha interessato l’art. 122 cod. ass. oggi integralmente modificato dal D.lgs. 186/23, ma che già precedentemente era stato attenzionato e di fatto “riformato” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 aprile 2021 (causa C 382/19) e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia del 30 luglio 2021 n. 21983.

IN BREVE

La vicenda vede coinvolto un autocarro di proprietà della società Alfa, ubicato nel piazzale della sede di quest’ultima e danneggiato da altro veicolo.

Alfa attiva la procedura Card nei confronti della sua impresa assicuratrice Allianz che rispinge il danno.

Alfa si rivolge al Tribunale di Trieste e la difesa dell’Allianz contesta la domanda, sostenendo che il sinistro si era verificato in luogo privato (area di carico e scarico di Alfa) e non in area pubblica o a questa equiparata, con conseguente inapplicabilità delle regole sull’assicurazione RCA e dell’azione diretta esperita ai suoi danni.

Il Tribunale accoglie la domanda attorea e Allianz impugna la decisione avanti la Corte d’Appello che con pronuncia del febbraio 2020, accoglie le doglianze dell’appellante.

Alfa si rivolge alla Corte di Cassazione con due motivi di ricorso, a cui Allianz si oppone.

LA SOLUZIONE

Facile e scontato è l’esito del ricorso di Alfa che viene accolto in ragione, non dell’intervenuta modifica legislativa dell’art. 122 (vale infatti il principio tempus regit actum sopra ricordato e l’irretroattiva della legge), ma delle due autorevoli e rilevanti sentenze sopra citate le quali hanno elevato a cardine del sistema dell’obbligo assicurativo RCA, non il luogo in cui è avvenuto il sinistro(pubblico o privato che sia), bensì l’uso del veicolo in ragione della sua peculiare funzione quale mezzo di trasporto.

La Corte, però, ha colto l’occasione per chiarire la funzione e la corretta applicazione dell’azione diretta ex art. 144 cod. ass. che il danneggiato gode a favore dell’impresa assicuratrice alla quale può dunque direttamente rivolgersi per chiedere ed ottenere il risarcimento (sia stragiudiziale che giudiziale,) pur in assenza di un obbligo contrattuale e pur in assenza di una sua responsabilità da fatto illecito.

Prendendo lo spunto dallo “stiracchiato” secondo motivo di ricorso la Corte ricorda che è l’art. 122 cod. ass il presupposto per l’esercizio dell’azione risarcitoria contro l’impresa assicuratrice e detta azione può essere spiegata dal danneggiato indipendentemente dalla procedura liquidativa da applicarsi alla tipologia di sinistro.

Con massima chiarezza ed esemplificazione la Corte precisa l’azione diretta di applica:

1) contro l’assicuratore del responsabile (ex art. 144 cod. ass. – procedura ordinaria);

2) contro l’assicuratore del danneggiato (ex art. 149 – indennizzo diretto);

3) contro l’ufficio Centrale Italiano (ex art. 126 cod. ass. – sinistro con veicolo estero);

4) contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Starda (ex art. 283 cod. ass. – veicoli non assicurati o non identificati o impresa in stato di liquidazione);

5) contro il commissario liquidatore di impresa in l.c.a. (ex art. 294 cod. ass. – previa autorizzazione a liquidare i sinistri di impresa in l.c.a.).

Più di così.

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