La Cassazione dà ragione al gestore

Avv. Anna Giacobbi

L’ordinanza della Cassazione Civile n. 8313 pubblicata il 27 marzo 2024 è sicuramente interessante perché gestisce una situazione per certi versi frequente per chi utilizza i parcometri cittadini.

Infatti, il contenzioso avanti il Giudice di Pace s’instaurava nel 2019 per un’opposizione ad un verbale di contestazione per sosta dell’autovettura in area sottoposta a parcometro senza l’apposizione del relativo ticket.

L’opposizione si fondava sul fatto che il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito, come invece imposto a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, inclusa la pubblica amministrazione, ai sensi del comma 901 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Giudice di Pace con sentenza accoglieva l’opposizione alla quale interponeva appello il Ministero dell’Interno. Il Tribunale recepiva il gravame in quanto, all’epoca dei fatti in contestazione, i parcometri installati sul territorio comunale erano tutti abilitati a ricevere pagamenti anche con carte di credito e comunque l’onere della prova della presenza di un parcometro non abilitato o malfunzionante era a carico del cittadino che si era opposto al verbale di contestazione.

Alla sentenza del Tribunale segue il ricorso alla Suprema Corte, molto focalizzato sulle problematiche inerenti all’onere della prova e che possiamo tralasciare perché nella motivazione dell’ordinanza, che rigetta il ricorso, vi è un’esposizione molto puntuale tra gli obblighi del gestore del parcometro e quelli dell’automobilista, qualora vi siano dei problemi per il pagamento con la carta di credito.

Il ragionamento della Cassazione prevede che se l’area destinata a parcometro è stata predisposta a norma di legge, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, il gestore del parcometro

ha esclusivamente l’obbligo di provare il mancato pagamento, mentre il ricorrente deve assumersi l’onere di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento.

Questa dialettica, per certi versi tradizionale, viene poi “tonificata” dal Giudice quando sottolinea che per l’automobilista non è sufficiente la dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, ma per poter impugnare il verbale di contestazione deve dare prova della (riprendendo la motivazione) “impossibilità di pagare il ticket con qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell’autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket”.

In conclusione, se ci troviamo in un parcometro, la sanzione per mancata esposizione del ticket può essere impugnata solo se l’automobilista dimostra che tutti i mezzi di pagamento non fossero abilitati. Ancora una volta abbiamo una situazione “non paritaria”, in quanto con questa logica non viene tutelato il diritto del cittadino al rispetto della legge da parte dei gestori dei parcometri che devono assicurare il pagamento con la carta di credito. Il cittadino deve pagare la sanzione e, nel contempo, l’inadempienza del gestore non comporta alcuna conseguenza.

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