di Samuele Marinello

Una compagnia di assicurazione ha presentato un ricorso contro un’Azienda Sanitaria a sèguito del rifiuto di quest’ultima di concedere l’accesso a documenti riguardanti un incidente stradale.

La compagnia sosteneva la necessità di visionare la registrazione della chiamata al 118 per confrontare la dinamica dell’incidente riportata in una richiesta di risarcimento, che divergeva da quanto accertato dai Carabinieri.

La ASL ha negato l’accesso sostenendo la natura di dati personali contenuti nella registrazione, e ritenendo che la compagnia non avesse il diritto di accesso a tali informazioni.

La difesa della compagnia ha argomentato che tale rifiuto vìola i principi di trasparenza e il diritto di difesa, richiamando il diritto di accedere a documenti necessari per la verifica delle richieste di risarcimento e per prevenire frodi.

Il TAR ha riconosciuto che l’interesse della Compagnia all’accesso alla registrazione è legittimo, per consentire la verifica della dinamica dell’incidente e prevenire possibili frodi.

Tuttavia, il giudizio ha anche sottolineato la necessità di proteggere la privacy e i dati sensibili contenuti nella registrazione, suggerendo che parti della stessa che contengono informazioni irrilevanti o sensibili, o che riguardano terzi, debbano essere oscurate.

L’ASL  dovrà, quindi, stabilire quali parti della registrazione possono essere divulgate e quali devono essere protette.

Il TAR Puglia, sez. II, sent. 5 febbraio 2024 n. 171  ha quindi accolto il ricorso della Compagnia, a condizione che l’ASL oscuri le parti della registrazione non pertinenti o sensibili, garantendo sia l’accesso ai fatti rilevanti che la protezione dei dati personali.

Questa sentenza offre un esempio del delicato equilibrio che i tribunali debbono mantenere tra la tutela della privacy e il diritto di accesso agli atti, in particolare quando tali documenti possono contenere dati sensibili.

Analizziamo i principali aspetti della decisione:

  • riconoscimento dell’interesse della compagnia assicurativa: il giudice ha stabilito che l’Assicuratore ha un interesse concreto, diretto e attuale a ottenere accesso alla registrazione della chiamata al 118; ciò risulta fondamentale per la compagnia per verificare la dinamica dell’incidente stradale e valutare la correttezza delle richieste di risarcimento, oltre a contrastare possibili frodi assicurative.
  • protezione dei dati sensibili: la sentenza pone l’accento sulla necessità di proteggere i dati sensibili presenti nella registrazione; questi includono informazioni sulla salute di chi è risultato coinvolto nell’incidente, che sono considerati dati sensibili ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
  • principio di minimizzazione e proporzionalità: il tribunale ha richiamato i principi di minimizzazione e proporzionalità, secondo i quali l’accesso ai documenti dovrebbe essere limitato alle sole informazioni strettamente necessarie per soddisfare l’interesse legittimo di chi richiede l’accesso. In questo caso, l’ASL deve oscurare le parti della registrazione che contengono dati non pertinenti o sensibili che non riguardano direttamente la dinamica dell’incidente.
  • equilibrio degli interessi contrapposti: la decisione dimostra un attento equilibrio tra il diritto di difesa e di accesso agli atti della compagnia assicurativa e il diritto alla privacy degli individui coinvolti. Il tribunale riconosce che entrambi gli interessi sono meritevoli di protezione, e che devono essere contemperati in modo equo e proporzionato.
  • procedure operative specificate per l’Amministrazione: infine, il giudizio impone all’ASL di adottare procedure specifiche per l’oscuramento delle parti sensibili della registrazione, assicurando così che solo le informazioni rilevanti siano rese disponibili alla compagnia assicurativa.

In sintesi, questa sentenza stabilisce un importante precedente sulle modalità con cui le richieste di accesso ai documenti contenenti dati sensibili devono essere gestite, ribadendo l’importanza della protezione dei dati personali ma anche delle esigenze legittime delle parti coinvolte, garantendo che l’accesso sia consentito nella misura strettamente necessaria e con le dovute precauzioni per non divulgare informazioni sensibili irrilevanti per la controversia.

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