Avv. Anna Giacobbi

Nella rassegna stampa di alcuni giorni fa abbiamo dato notizia dell’ordinanza n. 6792 della Sezione Seconda della Cassazione Civile pubblicata il 14 marzo 2024 che ha affrontato il tema dell’onere probatorio in un contenzioso tra cliente e avvocato. Abbiamo voluto approfondire, anche in una lettura assicurativa, questa vertenza che presenta molti aspetti interessanti.

IN BREVE

Innanzitutto, il contenzioso prende avvio per una fatturazione inerente a un’assistenza in una causa di lavoro conclusasi negativamente; nello specifico, il legale aveva richiesto il pagamento di Euro 15.210,35 con l’emissione del decreto ingiuntivo contro il quale il cliente aveva proposto avanti il Tribunale opposizione, sostenendo in prima istanza un accordo verbale per la quantificazione del compenso e, in via subordinata, di accertare che la quantificazione del compenso fosse avvenuta sulla base di un valore superiore a quello effettivo.

Su questa fase del giudizio riteniamo che l’avvocato, proprio per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, avrà sicuramente richiesto all’Ordine la certificazione sulla correttezza della fatturazione, precisando che nell’ordinanza non se ne fa menzione.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, sinteticamente, perché l’opponente non aveva mai contestato il conferimento del mandato professionale e l’effettuazione delle attività riportate nelle singole voci della parcella. È seguito il ricorso avanti la Corte d’Appello che ha confermato il rigetto. La vertenza viene posta all’esame della Cassazione Civile con specifico riferimento agli oneri probatori gravanti sul convenuto opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

ONERE PROBATORIO: NESSUN ONERE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Nell’ordinanza suindicata la Corte precisa che il giudizio circa l’(in)adempimento di una prestazione professionale si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell’attività in sé stessa; il secondo l’averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell’onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere (quindi l’avvocato) dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza. In tal senso viene richiamato l’art. 2697, comma 2, c.c.

L’ASPETTO ASSICURATIVO

Per quanto riguarda la polizza RC Professionale dell’Avvocato, questo contenzioso, non prevedendo alcun danno subito dal cliente per l’eventuale negligenza, imprudenza o imperizia del quale sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell’attività professionale, non potrà essere attivata. Rammentiamo, tra l’altro, che nelle polizze RC Professionale per “sinistro” s’intende la notifica all’assicuratore di una richiesta di risarcimento volta ad ottenere la rifusione dei danni provocati da un assicurato (avvocato) che, in questa vertenza, non viene mai citata.

Per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, l’assicurazione che copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi, è difficile dare un giudizio complessivo perché l’offerta assicurativa è decisamente ampia per gli avvocati. Da un esame di alcuni set informativi di prodotti di Tutela Legale per professionisti, il contenzioso per il recupero crediti dei propri clienti, spesso, costituisce una garanzia addizionale rispetto alla copertura base per cui suggeriamo di verificare la propria polizza qualora si fosse interessati a questa garanzia.

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