Può un veicolo sostare nel parcheggio privato del condominio di residenza senza copertura assicurativa? La suprema Corte torna sul tema e conferma l’estensione dell’obbligo assicurativo anche in aree private

di Bianca Pascotto

L’articolo 122 del codice delle assicurazioni private non è stato modificato dal legislatore, nonostante siano intervenute due importanti e “massivamente impattanti” pronunce, che estendono l’obbligo di copertura assicurativa in ogni luogo – indipendentemente se sia strada/area pubblica o privata –  in cui sia staggito un veicolo purché sia funzionante, o potenzialmente idoneo ad essere utilizzato quale strumento per la circolazione.

E le pronunce provengono dai supremi organismi che amministrano la giustizia quali la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 29 aprile 2021 C-383/19 e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 luglio 2021 n. 21983.

Molte polizze RCA coprono anche il danno provocato all’interno di aree private, ma la polizza deve essere valida e attiva ovvero l’utilizzatore del veicolo deve sapere di doverlo assicurare anche se lo custodisce in garage senza utilizzarlo.

La Cassazione[1] torna sull’argomento e conferma l’estensione dell’obbligo assicurativo anche in aree private.

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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 28 dicembre 2022 n. 37851

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