GIURISPRUDENZA

Autore: Rossetti Marco
ASSINEWS 352 – maggio 2023

Brevi cenni sull’applicabilità del risarcimento diretto alle società stabilite

  1. Una risposta da eupatride

“Non ti pago”, esclamò risoluto il Marchese del Grillo al povero ebanista Aronne Piperno1. “Ma come non mi paga?”, rispose incredulo l’ebanista. “Ah, dunque vôi sape’ la procedura? – Rispose ineffabile il Marchese – Ebbene, io nun caccio li sòrdi, e tu nun li piji!” 2.

Una vicenda un po’ simile a quella dello sventurato ebanista sembra essere occorsa ad un altrettanto sventurato motociclista lombardo, il quale pensò di assicurarsi contro i rischi della r.c.a. con una società straniera (francese) operante in Italia in regime di stabilimento. Il motociclista, avvedutosi che dal 1° gennaio 2023 anche gli assicuratori stranieri hanno l’obbligo, se richiesti, di osservare le procedure del c.d. “risarcimento diretto” (artt. 149-150 cod. ass.), chiese al proprio assicuratore di adeguare in parte qua il contratto alla normativa sopravvenuta. Ma anche lui, come Aronne Piperno, in buona sostanza si è sentito rispondere dall’assicuratore che in caso di sinistro rientrante nell’àmbito del risarcimento diretto, “io non caccio i soldi, e tu non li prendi”.

Poiché la storiella ha avuto un esito giudiziale (del quale darò conto più oltre, al § 4), essa porge il destro per due o tre riflessioni sparse sull’arroganza di certi assicuratori stranieri verso le leggi italiane, per non parlare (pietatis causa) dell’(in) osservanza da essi prestata ai princìpi dettati dalla giurisprudenza.

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