Come è noto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 24/2023 che attua la Direttiva UE 2019/1937 sulla segnalazione di atti illeciti e aggiorna la normativa italiana in materia di whistleblowing con un ampliamento del perimetro di applicazione (in precedenza rivolto alle imprese dotate di MOG), maggiori requisiti di trasparenza, formazione e accessibilità e con l’introduzione della c.d. “segnalazione esterna”, attivabile
congiuntamente o alternativamente a quella interna in presenza di determinate condizioni, che sarà gestita dall’ANAC.

Le segnalazioni potranno riguardare, tra gli altri, illeciti relativi a servizi, prodotti e
mercati finanziari (Solvency II), prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, protezione dei consumatori, tutela dei dati personali, sicurezza di reti e sistemi informativi.

Risultano invece escluse, poiché normate da una propria disciplina sul whistleblowing,
ad esempio, le segnalazioni relative alla distribuzione assicurativa, ai PRIIP e ai fondi
pensione.

La normativa riguarda tutte le imprese assicuratrici e i loro dipendenti, collaboratori
ed esponenti aziendali. Avrà effetto dal 15 luglio 2023, fatta eccezione per le imprese
che abbiano impiegato nell’ultimo anno fino a 249 lavoratori per le quali l’obbligo di
istituzione del canale di segnalazione interna decorre dal 17 dicembre 2023.

Fonte: ANIA