GIURISPRUDENZA
a cura di Marco Rossetti
ASSINEWS 341 – maggio 2022
1.Il fatto
Con la recente sentenza 11247 del 2022, pubblicata lo scorso 6 aprile, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina da applicare in caso di sinistri causati da veicoli non solo rubati, ma anche privi di copertura assicurativa.
La vicenda che diede origine al contenzioso fu altamente drammatica: una banda di rapinatori, avvalendosi di un veicolo rubato e privo di assicurazione, sperona un furgone portavalori per trafugare il contenuto; il conducente del mezzo blindato finisce fuori strada e si infortuna.
Per ottenere il risarcimento del danno il suo avvocato conviene in giudizio l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, invocandone la responsabilità sul presupposto che il sinistro era stato causato da un veicolo “non assicurato”.
La sentenza di accoglimento della domanda viene impugnata per Cassazione dall’impresa designata, la quale invocava addirittura la nullità dell’intero procedimento, sul presupposto che al giudizio non aveva preso parte il proprietario del veicolo responsabile, che come noto è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 287, quarto comma, codice delle assicurazioni.
La Corte di Cassazione ha tuttavia rigettato tale pretesa dell’impresa designata, osservando che nel caso di specie ricorreva un duplice titolo di legittimazione passiva del fondo di garanzia: sia la circostanza che il sinistro fosse stato causato da un veicolo non assicurato, sia la circostanza che il sinistro fosse stato causato da un veicolo rubato, e quindi circolante – come si dice – prohibente domino.
Tuttavia, mentre nel primo caso l’articolo 283, quarto comma, codice delle assicurazioni, impone la partecipazione al giudizio, quale litisconsorte necessario, del “responsabile civile” (pacificamente individuato nel proprietario), nel secondo caso la partecipazione del responsabile civile non è necessaria.
L’assicuratore, se lo vorrà, potrà ovviamente chiamare in causa il conducente del veicolo, al fine di esercitare l’azione di rivalsa, ma si tratta per l’appunto di una facoltà e non di un obbligo.
2. Una fattispecie complessa
La sentenza 11247/22 della Corte di Cassazione consente di “fare il punto”, alla luce dei princìpi in essa affermati, su una questione divenuta molto ingarbugliata dopo (o forse, meglio, “grazie a”) l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, e cioè la questione di chi, quando ed a quali condizioni debba rispondere dei danni causati da veicoli rubati.
Si fa presto, infatti, a dire “veicolo rubato”.
La disciplina applicabile, infatti, non è sempre identica, ma cambia in funzione di due variabili indipendenti, che rendono quella in esame una fattispecie complessa, e cioè:
a) come è stato rubato il veicolo;
b) quando è stato rubato il veicolo. La prima circostanza rileva ai sensi del codice civile; la seconda ai sensi del codice delle assicurazioni.
Dal tipo di risposta che si dovesse dare ai due quesiti che precedono, dipenderà l’individuazione del soggetto civilmente responsabile e dell’assicuratore tenuto a garantire la vittima.
Le alternative sono:
a) paga il proprietario e il suo assicuratore della r.c.a.;
b) paga il proprietario e l’impresa designata;
c) paga il ladro e l’assicuratore della r.c.a.;
d) paga il ladro e l’impresa designata.
Vediamo perché e come funzionano queste regole.
2.1. Furto e agevolazione colposa.
Dal punto di vista del diritto civile, il proprietario di un veicolo a motore risponde sempre dei danni causati dalla circolazione di quest’ultimo, a meno che non provi che la circolazione sia avvenuta “contro la sua volontà”: così stabilisce l’articolo 2054, terzo comma, c.c..
“Contro la volontà”, però, per la Corte di Cassazione non vuol dire affatto che il proprietario di un veicolo a motore sia scagionato da ogni responsabilità, sol che dimostri di avere manifestato una volontà contraria alla circolazione del proprio mezzo (dimostri, cioè, come si suol dire che il mezzo circolasse “invito domino”).
L’espressione “contro la volontà” che compare nell’articolo 2054, terzo comma, c.c., per come è stata interpretata dalla Corte di cassazione, vuol dire una cosa ben diversa: e cioè che il proprietario di un veicolo a motore, per sottrarsi alla responsabilità derivante dalla circolazione del mezzo, non può limitarsi a dimostrare di avere negato il proprio consenso la circolazione stessa, ma deve altresì dimostrare di avere adottato tutte le misure esigibili da una persona assennata per prevenire la circolazione del veicolo.
Dovrà, quindi, dimostrare – ad esempio – che il veicolo era stato debitamente chiuso, che le chiavi erano adeguatamente custodite, od ancora che il veicolo fosse stato consegnato ad un custode che presentava prima facie tutti i requisiti di affidabilità (dimostri, cioè, come si suol dire che il mezzo circolasse “prohibente domino”).
Tale distinzione giurisprudenziale, della quale ASSINEWS ha già dato ampiamente conto (sia consentito, sul punto, il rinvio a Rossetti, La “Ballata del Cerutti”, ovvero furto e assicurazione della r.c.a., in ASSINEWS n. 324 del novembre 2020), è ormai così consolidata da essere diventata ius receptum.
Facciamo degli esempi. Se il proprietario di un autoveicolo lo lascia temporaneamente in sosta con le chiavi inserite o comunque all’interno dell’abitacolo, ed il veicolo fosse rubato, il proprietario risponde dei danni, per avere colposamente favorito il furto.
Se il proprietario di un autoveicolo vieta al proprio figlio di utilizzarlo, ma poi lascia in giro nella propria abitazione le chiavi del mezzo, in luoghi facilmente accessibili, il pro prietario stesso risponde dei danni se il figlio, contravvenendo all’ordine paterno, si è impossessato del veicolo e ha causato un sinistro.
Se il proprietario di un autoveicolo lo affidasse ad un posteggiatore chiaramente abusivo, ed il mezzo fosse rubato e causasse danni a terzi, il proprietario risponderà di tali danni, per avere incautamente affidato il mezzo a persona che non garantiva alcuna affidabilità, ed avere in questo modo colposamente agevolato il furto.
Insomma, per la Corte di Cassazione l’articolo 2054, terzo comma, c.c., è norma che deve essere interpretata in modo molto, ma molto restrittivo.
Al proprietario dunque non basterà mai, per difendersi in giudizio, sostenere “il veicolo me l’hanno rubato”; una difesa vittoriosa potrà essere soltanto: “il veicolo me l’hanno rubato, nonostante avessi adottato ogni cautela per prevenire il furto”.
Da quanto esposto consegue che, in tutti i casi in cui un veicolo circoli invito domino, il proprietario risponderà dei danni causati dalla circolazione ai sensi del terzo comma dell’articolo 2054 c.c., giacché non ricorre un’ipotesi di circolazione “contro la volontà”.
Ora, se il proprietario di un veicolo a motore ha colposamente agevolato la sottrazione del mezzo (ovvero se non riesce a dimostrare, in giudizio, di non aver agevolato la circolazione furtiva del mezzo), è civilmente responsabile dei danni causati dalla circolazione, per colpa concreta (nella prima ipotesi) o presunta (della seconda ipotesi).
Ma se un tale, che ha stipulato un contratto di assicurazione della r.c.a., è responsabile per colpa concreta o presunta dei danni causati dalla circolazione del suo mezzo, egli avrà diritto anche ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore.
Nel caso di circolazione invito domino, pertanto, il proprietario avrà sempre diritto ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a., a nulla rilevando che il veicolo abbia circolato per effetto di furto, di appropriazione indebita o sinanche di una condotta non integrante gli estremi di reato (si pensi all’ipotesi del lavoratore dipendente il quale, contravvenendo agli ordini del datore di lavoro, impieghi il mezzo di servizio per finalità ultronee).
Se, poi, il proprietario non fosse assicurato, nei confronti dei terzi il risarcimento sarà dovuto dall’impresa designata, ed in questo caso non avrà alcuna rilevanza che il veicolo abbia circolato invito domino o prohibente domino.
A tali regole si fa eccezione solo in un caso, del quale si dirà tra breve: e cioè quando il danno sia stato causato dopo la mezzanotte del giorno in cui sia stato denunciato il furto o la sottrazione.
In conclusione:
• se il veicolo circola invito domino, il proprietario è responsabile ed il suo assicuratore deve tenerlo indenne sempre e comunque, anche per i danni causati dopo la denuncia di furto (v. il § seguente);
• se il veicolo circola invito domino, il proprietario è responsabile e, se non aveva stipulato un’assicurazione, la vittima sarà indennizzata dall’impresa designata che avrà diritto di rivalsa nei confronti del proprietario,
• se il veicolo circola prohibente domino, il proletario non è civilmente responsabile, ma il suo assicuratore sarà ugualmente tenuto ad indennizzare la vittima, salvo che il danno sia avvenuto dopo lo scioglimento ope legis del contratto ai sensi dell’articolo 122 codice delle assicurazioni (v. il § seguente);
• se il veicolo circola prohibente domino, il proprietario non è civilmente responsabile; la vittima sarà quindi indennizzata dall’impresa designata, la quale non avrà in questo caso diritto di rivalsa nei confronti del proprietario.
3. Mezzanotte fatidica
Si è visto come varii la responsabilità civile (e la connessa responsabilità dell’assicuratore), a seconda di “come” è stato rubato il veicolo (con o senza agevolazione colposa da parte del proprietario).
Vediamo ora come varii la responsabilità dell’assicuratore, a seconda di “quando” venga arrecato il danno: e cioè prima o dopo la mezzanotte del giorno in cui il proprietario, avvedutosi del furto, lo abbia denunciato all’autorità.
La “regola della mezzanotte” è stata introdotta dal codice delle assicurazioni (art. 122 cod. ass.), e potremmo riassumerla così: una volta denunciato il furto di un veicolo circolante prohibente domino, il contratto di assicurazione della r.c.a. si scioglie a partire dalla mezzanotte del giorno della denuncia, e sinistri sono a carico dell’impresa designata dal F.G.V.S..
Sebbene la norma viga ormai da quasi vent’anni, l’infelice tecnica normativa ne ha resa assai dubbia l’applicazione.
In particolare:
• la regola della mezzanotte si applica a tutti i casi di furto, anche se colposamente agevolato dal proprietario?
• la regola della mezzanotte si applica nel caso di danni avvenuti dopo il furto, ma prima della denuncia?
Nel silenzio della legge, all’uno ed all’altro di tali quesiti non può che darsi risposta per via interpretativa.
Quanto alla prima questione, tale risposta è molto semplice. L’art. 122 cod. ass. si applica ai casi di circolazione “contro la volontà” del proprietario.
La legge usa dunque un’espressione identica a quella contenuta nell’art. 2054, comma terzo, c.c.. Espressioni identiche, contenute in testi normativi diversi, ovviamente non potranno essere interpretate in modo difforme.
E poiché, per quanto detto, da mezzo secolo la Corte di Cassazione ritiene che l’art. 2054, comma terzo, c.c., là dove parla di circolazione “contro la volontà”, faccia riferimento alla sola ipotesi di circolazione prohibente domino, la medesima interpretazione non potrà non adottarsi anche con riferimento all’identica previsione contenuta nell’art. 122 cod. ass..
La seconda questione è più complessa: ma poiché di essa si è già trattato in altro fascicolo di ASSINEWS, già ricordato sopra (La “Ballata del Cerutti”, ovvero furto e assicurazione della r.c.a., in ASSINEWS n. 324 del novembre 2020, cit.), qui potrò limitarmi a ricordarne i sommi capi.
Se il sinistro si verifica dopo lo spossessamento del veicolo, ma prima che il proprietario abbia potuto presentare la denuncia agli organi di polizia, teoricamente il contratto di assicurazione stipulato dal proprietario non si è sciolto, perché questo effetto come abbiamo visto l’articolo 122 lo subordina al decorso della mezzanotte del giorno di presentazione della denuncia.
Nondimeno, se il veicolo è stato sottratto con violenza o minaccia, oppure superando i mezzi di difesa diligentemente apprestati proprietario, quest’ultimo non può essere chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione, in quanto ricorre un’ipotesi di circolazione prohibente domino: e se manca la responsabilità civile del proprietario, in teoria non potrebbe invocarsi la responsabilità diretta dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato.
Sicché, a voler applicare alla lettera il testo della legge, si perverrebbe all’assurdo che la vittima di un sinistro stradale non potrebbe ottenere l’indennizzo da nessuno: non dall’impresa designata, perché il sinistro si è verificato prima dello scioglimento del contratto; né dall’assicuratore del proprietario, perché – circolando il veicolo prohibente domino – quest’ultimo non potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione.
Poiché questo esito non è consentito dall’ordinamento comunitario, il quale in materia di assicurazione della r.c.a. è improntato al principio vulneratus ante omnia reficiendus, in virtù del quale nel caso di dubbio le norme vanno interpretate nel senso di garantire la maggior tutela possibile alle vittime, l’unica soluzione possibile non può che essere quella di ritenere che nell’ipotesi suddetta dei danni debba rispondere l’assicuratore della r.c.a., nonostante manchi la responsabilità dell’assicurato.
L’altra strada, infatti, (e cioè ipotizzare la responsabilità dell’impresa designata) è improponibile: il fondo di garanzia, per il tramite dell’impresa designata, può intervenire soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e tra queste non rientra quella in esame.
La circostanza, poi, che mancando la responsabilità dell’assicurato non possa invocarsi quella dell’assicuratore, non potrebbe essere invocata da quest’ultimo, in virtù del principio comunitario che vieta di opporre al terzo danneggiato da un sinistro stradale norme di legge o di contratto che escludano i benefìci assicurativi nel caso di circolazione di veicoli guidati da persone “non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita” del proprietario (principio sancito da quarant’anni: in origine dall’art. 2, comma 1, della direttiva CE del Consiglio 30-12-1983, n. 84/5, e poi rifluito nell’art. 13, comma 1, lettera (a), della direttiva CE 16.9.2009 n. 2009/103.
In definitiva, per evitare rischi è sempre meglio chiudere bene a chiave il proprio veicolo e inserire l’antifurto: se il mezzo fosse rubato, infatti, non è detto che il proprietario non possa essere chiamato a rispondere dei danni causati dal ladro, né che, in caso di veicolo non assicurato, l’impresa designata non abbia il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario stesso, che in tal caso ne avrebbe, per dirla con Boccaccio, “la mazza e ’l corno”.
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