LA LEGGE 22/2022 INTRODUCE NEL CODICE PENALE LA RECLUSIONE PER DANNI A BENI DEL TERRITORIO
di Vincenzo Dragani
Il semplice taglio di alberi appartenenti ad un territorio considerato di valenza paesaggistica potrà costare all’autore la reclusione fino a cinque anni, e all’impresa nel cui interesse o vantaggio è effettuato, la sanzione amministrativa fino a un milione e mezzo di euro, nonché l’interdizione perpetua dall’attività nei casi più gravi.

Ad elevare da semplici e blande contravvenzioni a grevi delitti le condotte che danneggiano i beni paesaggistici, introducendo una parallela responsabilità «231» per gli enti coinvolti, è la legge 9 marzo 2022 n. 22. Il neo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2022 e in vigore dal giorno successivo, inasprisce il sistema sanzionatorio a tutela del paesaggio introducendo nel Codice penale nuove ed autonome fattispecie d’illecito ed allargando il catalogo ex dlgs 231/2001 dei reati presupposto.

Oggetto della tutela. Le nuove norme arrivano a presidio dei beni paesaggistici così come definiti ed identificati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il dlgs n. 42/2004, in particolare, definisce «paesaggio» il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. E in tale ambito individua poi come «beni paesaggistici» gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio individuati da specifici provvedimenti normativi, riconducibili a tre categorie:

– immobili e aree dichiarati come aventi «notevole interesse pubblico» dallo Stato o dalle Regioni;

– zone tutelate per legge (tra cui territori costieri o contermi ai laghi, acque e montagne rispondenti a certi requisiti, ghiacciai e circhi glaciali, parchi, riserve nazionali o regionali e relativi territori di protezione esterna, territori coperti da foreste e boschi, compresi quelli danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento, zone umide);

– gli ulteriori immobili e aree soggetti a tutela dai singoli piani paesaggistici.

I nuovi reati. La legge n. 22/2022 introduce nel Codice penale autonome fattispecie di natura delittuosa, che prevalgono per specialità rispetto a figure di reato contravvenzionali di carattere generale fino ad oggi applicate.

La prima nuova fattispecie (rubricata sotto l’articolo 518-duodecies) punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni (…) paesaggistici propri o altrui» e con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro «chiunque (…) deturpa o imbratta (…)» gli stessi beni.

La seconda fattispecie (neo articolo 518-terdecies del Codice penale) punisce invece con la reclusione da dieci a sedici anni «Chiunque (…) commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni (…) paesaggistici».

Ancora, in base al parallelo nuovo articolo 518-sexiesdecies le pene citate sono altresì aumentate da un terzo alla metà qualora uno dei suddetti reati (tra le altre) cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.

Da ultimo, il neo articolo 518-duodevicies prevede la confisca delle cose destinate a commettere il reato o che ne costituiscono prodotto, profitto o prezzo, confisca che in caso di impossibilità nell’aggredirle colpisce invece denaro, beni o altre utilità in disponibilità, anche per interposta persona, del reo.

Diversamente dall’iniziale previsione del Legislatore, la neo legge 22/2022 non introduce nell’ordinamento una parallela ipotesi di responsabilità colposa per i nuovi reati, i quali possono essere quindi integrati solo a titolo doloso, compreso dunque quello «eventuale».

Sulla rilevanza del dolo eventuale, e proprio in tema di eco-reati, sì è recentemente pronunciata, si ricorda, la Corte di cassazione con la sentenza n. 2234/2022.

La Suprema Corte ha sul punto ricordato come tale figura coincida con la consapevole adesione all’evento dannoso, desumibile da alcuni elementi, tra cui:

a) lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;

b) personalità e pregresse esperienze dell’agente;

c) durata e ripetizione dell’azione;

d) comportamento successivo al fatto;

e) fine della condotta;

f) probabilità di verificazione dell’evento;

g) conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione;

h) contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché possibilità di ritenere che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.

La responsabilità «231». La neo legge 22/2022 amplia, come accennato, il novero dei reati presupposto ex dlgs 231/2001 che comportano la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio sono commessi, inserendovi le nuove ipotesi codicistiche.

In tal modo, il nuovo reato di distruzione/dispersione/deterioramento dei beni paesaggistici ex articolo 518-duodecies del Codice penale potrà costare all’Ente la sanzione pecuniaria da 300 e 700 quote, il neo reato di devastazione/saccheggio ex articolo 518-terdecies il più elevato range di 500/1000 quote.

Tradotto in denaro (laddove l’importo di ogni quota varia, ex dlgs 231/2001, da 250 a 1500 euro), la sanzione per l’impresa può dunque arrivare ad un milione e mezzo di euro.

Ma qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti è altresì prevista la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dello stesso dlgs 231/2001.

Il contesto normativo. Le nuove disposizioni vanno inevitabilmente lette nell’ambito del contesto normativo di settore, con le conseguenze che ne derivano.

In primo luogo appare emergere che in base al criterio di specialità potranno essere perseguite come delitti ex nuovi articoli 518-duodecies e 518-terdecies del Codice penale le aggressioni ai beni paesaggistici fino a ieri blandamente punite come mere contravvenzioni dall’articolo 734 dello stesso Codice («Distruzione o deturpamento di bellezze naturali») a mente del quale: «Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197».

Ancora, analogamente a quanto già ratione temporis sancito da constante giurisprudenza con riferimento allo stesso articolo 734 del codice penale (per tutte, si veda la sentenza della Corte di Cassazione 37472/2014) è altresì plausibile ritenere che anche i nuovi delitti ex articoli 518-duodecies e 518-terdecies del codice penale potranno concorrere con il parallelo reato ex articolo 181 del decreto legislativo n. 42/2004, il quale sanziona «Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici». E ciò in quanto (anche in questo caso) gli illeciti in parola presentano caratteristiche strutturali differenti che ne consentono la contestuale applicazione: mentre infatti il precetto delle nuove fattispecie ex codice penale coincide con il divieto di cagionare un danno ai beni indicati, quello ex dlgs 42/2004 coincide con il divieto di porre in essere attività in zone sottoposte allo speciale regime vincolistico senza l’autorizzazione amministrativa, a prescindere dal fatto che sia provocato o meno un danno (che se cagionato comporta, ai sensi dello articolo 181, la reclusione fino a quattro anni).

Ampio, infine, il ventaglio delle condotte che alla luce delle nuove disposizioni sanzionatorie penali ed amministrative potranno comportare importanti conseguenze, anche per le imprese.

Dalla casistica osservabile nella giurisprudenza stratificatasi sulla base delle pregresse disposizioni di carattere generale e oggi sostituite da quelle speciali) appaiono infatti astrattamente punibili sia penalmente che in base al decreto legislativo 231 i danni ai beni paesaggistici cagionati (tra gli altri) mediante la realizzazione di varie tipologie di interventi edili privi di titolo, il taglio di alberi senza autorizzazione in zona vincolata, lo sversamento di inquinanti, l’abbandono di materiali di lavorazione, lo scarico di acque non depurate, lo smaltimento illecito di rifiuti.
Fonte:
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