L’INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE: LEGITTIMATO ANCHE IL CONSORZIO CHE NON È ISCRITTO ALL’ALBO
di Dario Ferrara
Non è nulla, ma valida la fideiussione prestata dal confidi minore nell’interesse di una delle piccole imprese associate a garanzia di un credito che deriva da un contratto non bancario. E ciò perché il consorzio di garanzia, che pure non risulta iscritto nell’attuale albo degli intermediari finanziari, deve ritenersi comunque legittimato, anche se per legge svolge l’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi per favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti che operano nel settore. Il rilascio di fideiussioni, infatti, non risulta riservato agli intermediari finanziari né precluso alle società cooperative che operano in coerenza con l’oggetto sociale. Lo stabiliscono le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 8472/22, pubblicata il 15 marzo 2022.

Il caso. Diventa definitiva la decisione che riconosce il credito concorsuale della società associata nel fallimento del consorzio di garanzia, il quale non ha onorato la fideiussione rilasciata; mentre non è accolto il ricorso proposto dal fallimento del consorzio che denuncia la violazione dell’articolo 13 del decreto legge 269/03 laddove disciplina l’attività di garanzia collettiva dei fidi e di norme del testo unico bancario indicate come inderogabili. Ciò sul rilievo che il confidi «incriminato», in quanto di primo livello, non risulta vigilato dalla Banca d’Italia, diversamente dagli altri intermediari finanziari, in base alle norme applicabili al momento. E dunque, secondo l’organo concorsuale, può esercitare unicamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella «prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie» per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche o di altri operatori finanziari. La fideiussione prestata dal consorzio alla società associata sarebbe invalida o inefficace perché soltanto gli intermediari finanziari possono essere beneficiari delle garanzie rilasciate dai confidi minori, ai quali è invece vietato di prestarle nei confronti del pubblico. Attenzione, però: il quadro normativo non contempla una nullità espressa o testuale rispetto alle «altre» attività negoziali eventualmente poste in essere. E la questione risulta rilevante perché nel nostro caso la cooperativa ha prestato una fideiussione nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito che deriva da un contratto che non ha natura bancaria. È vero: il fatto che manchi un’espressa sanzione di nullità non risulta decisivo nell’escludere l’invalidità dell’atto negoziale in conflitto con norme imperative: può sempre intervenire il principio generale espresso dal primo comma dell’articolo 1418 cc, che prevede e disciplina proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione espressa di nullità del negozio. E dunque bisogna accertare se sussiste una norma imperativa che consente al giudice di dichiarare l’invalidità della garanzia anche nel silenzio della legge.
CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati

Fonte:
logoitalia oggi7