Nuovi chiarimenti applicativi da parte dell’Istituto di Vigilanza sul Regolamento n. 40/2018.

In particolare Ivass interviene sul possesso di un titolo di studio per  la reiscrizione degli intermediari della sezione E cancellati dal RUI: “il collaboratore che sia stato cancellato successivamente alla data del 31 marzo 2021 non è tenuto a conseguire il possesso di un titolo di studio ai fini di una nuova iscrizione”, precisa l’Istituto di Vigilanza in una FAQ. Infatti, secondo l’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 40/2018, “il requisito di professionalità – in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro – rimane valido purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione e l’aggiornamento professionale sia stato effettuato in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione”.

L’Istituto risponde anche ad un quesito sul possesso di titolo di studio da parte di dipendenti di impresa assicurativa e/o gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario in caso di interruzione della collaborazione in essere ed instaurazione di nuovo rapporto con altro e diverso distributore. “I dipendenti di una impresa di
assicurazione e/o gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario restano
esentati dall’obbligo di conseguire il titolo di studio anche nel caso in cui interrompano la
collaborazione in essere al 31 marzo 2021 e ne instaurino una nuova con altro e diverso
distributore”, precisa Ivass.

Un’altra precisazione riguarda l’obbligo di conservazione della documentazione di cui all’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018, se esso possa essere assolto dai distributori mediante la conservazione di tali documenti presso soggetti terzi, al di fuori dei locali dell’agenzia. Ivass precisa che  l’obbligo di conservazione della documentazione può essere assolto dai distributori mediante la conservazione di tali documenti presso soggetti terzi, “purché le procedure di archiviazione e conservazione da parte di costoro soddisfino i requisiti di cui all’art. 67, comma 5 (ordinata tenuta e gestione della documentazione) del Regolamento IVASS n. 40/2018, anche al fine di consentire la piena accessibilità e la pronta disponibilità della documentazione in caso di richiesta dell’IVASS. Non è prevista dalla normativa l’invio di apposita comunicazione all’IVASS circa la scelta della suddetta modalità di conservazione”.

Infine Ivass precisa, riguardo al possesso di domicilio digitale da parte degli iscritti alla sez. E (ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”), che il possesso di un domicilio digitale funzionante “è richiesto obbligatoriamente per lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa e per l’iscrizione nel relativo Registro.
Pertanto, la norma si applica soltanto ai collaboratori iscritti nella Sezione “E” del RUI, che
operino in veste di imprenditori individuali o collettivi.
Resta ferma la possibilità per IVASS di procedere alla notifica dell’atto di contestazione via
PEC in tutti i casi in cui l’indirizzo PEC risulti da registri pubblici ufficiali, indipendentemente
dalla circostanza che l’interessato sia iscritto al Registro delle imprese”.

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