LO HA STABILITO IL TRIBUNALE DI HEIDELBERG (GERMANIA) CREANDO UN IMPORTANTE PRECEDENTE
di Antonio Ciccia Messina
Ok all’indennizzo per e-mail pubblicitarie indesiderate. Lo ha stabilito il Tribunale regionale di Heidelberg (Germania) che, con sentenza del 16 marzo 2022 (resa nel caso rubricato 4S 1/21), ha per la prima volta riconosciuto all’interessato, per due e-mail moleste, un risarcimento di 25 euro, applicando l’articolo 82 del regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr). La pronuncia, diffusa dal sito www.gdprhub.eu, rappresenta un importante precedente per tutti gli stati dell’Unione Europea, nei quali il Gdpr trova diretta applicazione.

Nel caso affrontato dalla corte tedesca, nel mese di aprile 2019 l’interessato ha ricevuto al suo indirizzo di posta elettronica professionale una prima e-mail pubblicitaria, in cui era pubblicizzato un corso di formazione organizzato dal titolare del trattamento. L’interessato, che non aveva né sollecitato questo annuncio né aveva dato il consenso a riceverla, si è opposto a tali invii. Eppure, nel giugno 2019, è arrivata un’altra e-mail pubblicitaria per lo stesso corso. Il professionista, a quel punto, ha fatto causa per il trattamento indebito di dati, chiedendo anche il risarcimento del danno.

In una prima fase del contenzioso, l’interessato è rimasto con un pugno di mosche in mano. In effetti, il tribunale distrettuale, nel gennaio 2021, pur ordinando al titolare del trattamento di cessare l’invio di e-mail pubblicitarie, ha respinto la richiesta di risarcimento, in quanto ha ritenuto che l’interessato, a seguito della ricezione delle due e-mail pubblicitarie, non avesse subito alcun rilevante pregiudizio.

La questione è arrivata sul tavolo del Tribunale regionale di Heidelberg, che, invece, ha riconosciuto le buone ragioni del professionista e gli accordato, ai sensi dell’articolo 82 del Gdpr, la somma complessiva di 25 euro.

Stavolta il giudice ha ritenuto che l’interessato ha subito un danno, perché ha perso tempo a leggere le e-mail pubblicitarie indesiderate, a chiedere informazioni al mittente tramite una lettera e a cancellare le e-mail non sollecitate. Al contrario il tribunale regionale non ha accertato né una lesione della reputazione dell’interessato o della sua professione né un effetto discriminatorio nei confronti di terzi. Di conseguenza queste ultime voci non hanno fatto lievitare l’importo del ristoro monetario. Con questi ragionamenti, la sentenza ha ritenuto congruo il risarcimento di 25 euro.

Il problema affrontato dalla sentenza tedesca è quello dei piccoli o piccolissimi danni di cui in genere il danneggiato non chiede il risarcimento per non perdere tempo e, comunque, per non anticipare costi sproporzionati.

È proprio quel che capita quando si riceve una e-mail pubblicitaria: si potrebbe dire che si tratta di un disguido trascurabile, ma non è proprio così se si pensa alla quantità di e-mail indesiderate ricevute.

Inoltre, una politica commerciale molto aggressiva potrebbe essere di fatto incentivata proprio da questa carenza di tutela effettiva.

Le azioni individuali, dunque, diventano isolate cause pilota, la cui importanza si misura sulla possibilità di estendere gli effetti.

Pronunce, come quella tedesca, possono ispirare class action, nelle quali il singolo può beneficiare dell’iniziativa collettiva che coinvolge tutti gli appartenenti alla classe. Sul piano legislativo queste sentenze innovative possono suscitare modifiche normative finalizzate, ad esempio, a riconoscere un indennizzo forfettario automatico, salvo la prova del maggiore danno (come già avviene nella disciplina delle tutele per i consumatori).
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