RCA

Autore: Matteo Schiavone
ASSINEWS 340 – aprile 2022

Con la sentenza n. 5769, depositata in data 22 febbraio 2022, la Corte di Cassazione, sezione III civile, si è pronunciata nuovamente in materia di incidenti stradali che
coinvolgono le biciclette.

Il caso

Il fatto storico che ha originato il giudizio di merito, conclusosi con la sentenza d’appello parzialmente cassata dalla Suprema Corte, è l’incidente stradale che coinvolse una automobile regolarmente assicurata per la RCA ed un velocipede condotto da una bambina, disgraziatamente deceduta a causa del sinistro.

I giudici dei due gradi merito, ritenendo che non fosse stato possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e, quindi, che non fosse possibile superare la presunzione del pari concorso di colpa tra i conducenti di automobile e bicicletta individuando in concreto le loro responsabilità individuali, decisero di riconoscere ai congiunti della bambina deceduta a causa dell’incidente il diritto ad ottenere solo il 50% dei danni da loro subiti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2054, 2° comma, c.c..

Ricevuta la sentenza d’appello, i congiunti della bambina promossero ricorso per Cassazione, lamentando con il terzo dei dieci motivi proposti, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 149 del D. Lgs. n. 285 del 1992, nonché l’erronea applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti.

Ad avviso dei ricorrenti, Tribunale e Corte d’Appello avevano ricondotto la fattispecie concreta sotto la norma errata, in quanto all’investimento della bicicletta, avvenuto ad opera di un veicolo proveniente da tergo, si sarebbe dovuto applicare l’art. 149 del codice della strada, che disciplina il tamponamento tra veicoli, e non l’articolo 2054, 2° comma c.c..

L’accoglimento del ricorso e la posizione assunta dalla Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto il terzo motivo proposto dai ricorrenti fondato, con rinvio per nuovo esame della decisione resa tra le parti dalla Corte d’Appello, statuendo che: “nella ipotesi in cui una ragazzina in bicicletta, che precedeva, sia stata investita da tergo da un veicolo, che la seguiva, l’evento prospettato deve essere ricondotto dal Giudice di merito non all’interno dell’articolo 2054 c.c. II comma, bensì all’interno della disciplina dettata dall’art. 149 CDS in riferimento alla fattispecie del tamponamento tra veicoli e di conseguenza che vada applicata la regola probatoria ivi prevista: non la presunzione di corresponsabilità applicabile alla ipotesi di scontro tra veicoli, ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, che si trova nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza”. Il diverso inquadramento normativo ha una ricaduta anche sulla regola probatoria da applicare: è il conducente del veicolo che segue il soggetto onerato della prova liberatoria, di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza, e quindi evitare l’investimento, per ragioni esulanti dalla sua volontà e dalla sua sfera di controllo (v. Cass.n. 21513 del 2020, Cass. n. 8051 del 2016, Cass. n. 6193 del 2014)”.

La statuizione di cui sopra sembrerebbe del tutto ovvia, se non fosse che le prove assunte nei due gradi del giudizio di merito non consentivano di ricostruire la dinamica dell’incidente, ma solamente di affermare che bicicletta ed auto, prima di entrare in collisione, procedevano nello stesso senso di marcia, la bicicletta più avanti dell’auto. L’inquadramento della fattispecie dello scontro tra una biciletta ed un veicolo a motore proveniente da tergo nell’alveo dell’art. 149 del codice della strada, invece che in quello dell’art. 2054, 2° comma c.c., determina una differenza rilevante, sia con riferimento al “punto di partenza” da cui deve muovere il giudice nell’accertamento della responsabilità dell’incidente, sia con riferimento alla prova liberatoria che deve fornire la parte intenzionata a non assumere su di sé la colpa.

Se, in applicazione dell’art. 2054, 2° comma c.c., in mancanza di elementi idonei ad attribuire ad uno dei due conducenti la colpa esclusiva o prevalente, si presumerà un pari concorso di colpa a carico di entrambi, in applicazione dell’art. 149 del codice della strada si considererà responsabile esclusivo il conducente del veicolo proveniente da tergo, sul quale grava una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. La prova liberatoria di cui all’art. 2054, 2° comma c.c. deve ritenersi fornita laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorbe in sé l’intero profilo causale del sinistro e, quindi, dimostri di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada. Diversamente, il superamento della presunzione de facto prevista dall’art. 149 del codice della strada postula la prova liberatoria – più gravosa di quella prevista per l’art. 2054, 2° comma c.c. -, consistente nella dimostrazione, da parte del conducente del veicolo che segue, che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause a lui non imputabili.

Una nuova manifestazione del favor accordato dalla giurisprudenza al ciclista

Sebbene non vi siano dubbi in ordine al fatto che le biciclette siano soggette, al pari dei veicoli a motore alle norme sulla circolazione stradale, la sentenza della Corte di Cassazione n. del 22/02/2022 sopra esaminata, riafferma un atteggiamento “di favore” che la giurisprudenza sembra coltivare a vantaggio dei ciclisti, in ordine alla ripartizione della responsabilità per la causazione degli incidenti che coinvolgano biciclette e veicoli a motore.

Infatti, laddove non sia possibile ricostruire puntualmente le condotte dei due conducenti, la colpa esclusiva sarà a carico dell’automobilista ogni qualvolta il veicolo a motore provenga da tergo rispetto alla bicicletta (si veda la sentenza in esame), ogni qualvolta il veicolo a motore stia eseguendo il sorpasso della bicicletta (si veda Cassazione civile sez. VI, 03/10/2017, n.23079 e Cassazione penale sez. IV, 21/02/2019, n.32479) e la colpa prevalente sarà a carico dell’automobilista ogni qualvolta il veicolo a motore entri in collisione con una bicicletta di notte o in situazioni di scarsa illuminazione (si veda Cassazione penale, 02/08/2017, n.38548 e Cassazione penale sez. III, 08/06/2021, n.30316.).

Tale impostazione, trova senza dubbio una giustificazione pratica nella minor pericolosità, sia per la massa che per la velocità, della bicicletta rispetto al veicolo a motore e, quindi, nella maggiore prudenza ed attenzione richieste all’automobilista


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