di Ivano Tarquini e Riccardo Trovato

In caso di sinistro statale, l’indennizzo erogato dall’Inps che copre il danno patrimoniale non può essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico che, diversamente, appartiene alla categoria del danno non patrimoniale. Questa è la decisione che si rinviene dalla ordinanza della suprema Corte di Cassazione sez. 6 numero 11657 del 11/04/2022, con la quale i giudici supremi si esprimono specificando il ruolo dell’Inps e delle assicurazioni private nel contesto risarcitorio.

A seguito di un sinistro statale il danneggiato chiedeva innanzi al giudice di pace il ristoro delle somme contro l’assicurazione a titolo di danno patrimoniale e biologico, eventualità accertata anche dallo stesso giudice. L’Inps si era surrogata all’assicurazione e adempiva al pagamento di alcune somme a titolo di danno. Seppure vittorioso in primo grado ne seguiva la richiesta di riforma della parte soccombente e la Corte d’Appello, adita, riformava la sentenza. Il collegio sosteneva che «il Giudice di Pace avrebbe dovuto decurtare dal risarcimento riconosciuto al danneggiato a titolo di danno biologico la somma a lui versata dall’Inps».

Pensiero diverso da parte della Cassazione. Secondo i giudici con l’ermellino, tale presa di posizione non era corretta: infatti l’affermazione del giudice del gravame confonde il danno patrimoniale con il danno non patrimoniale (biologico), e sarebbe un errore, secondo il supremo Collegio, elargire al danneggiato una somma relativa al danno non patrimoniale decurtata di un’altra posta di ben diversa natura quale quella elargita dall’Inps: «con la conseguenza (che quest’ultima) non poteva operare nel caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno».

Dopo aver elencato le erogazioni che l’istituto di previdenza pone a favore dei danneggiati, la Corte di cassazione concludeva che «le prestazioni dell’Inps in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell’esistenza d’un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno».

Secondo la costante giurisprudenza infatti la differenza tra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale è la quantificazione, per la prima, della somma in base al danno emergente e lucro cessante, con il compito del giudice di dirimere il quantum richiesto dell’attore. Mentre il danno non patrimoniale risarcisce ogni nocumento e lesione di interessi della persona indipendentemente dal riferimento patrimoniale.

E infatti i giudici ricordano che «… l’Inps in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute. Pertanto l’indennizzo erogato dall’Inps, quale che ne fosse il fondamento (…) non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico». Cosicchè fissata la regola della diversa natura delle erogazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ristorando completamente il richiedente.

Ivano Tarquini e Riccardo Trovato
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