IL CASO
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 340 – aprile 2022
Premessa
Nella sottoscrizione di una copertura property, che sia furto, incendio od all risks, emerge spesso il dubbio di riuscire ad assicurare tutti i beni di interesse del cliente. Quali sono le “trappole” cui occorre prestare attenzione? Sicuramente l’argomento è delicato, in quanto le polizze presenti sul mercato – per quanto migliorate di molto negli anni – sono non sempre di facile interpretazione quando viene colpito da un sinistro un bene che per la legge di Murphy non trova chiara collocazione tra le partite assicurate. Vediamo un caso concreto.
Il fatto
Un assicuratore stipula una polizza di assicurazione property con un importante Hotel di una zona turistica di pregio. Il rischio è importante come dimensione e il cliente è rinomato, per cui l’intermediario ci tiene in modo particolare a fare un buon lavoro. Dato che la compagnia con cui lavora ha la polizza per gli alberghi nella forma a rischi nominati decide di proporre una polizza all risks dedicata alle imprese in modo generico e non specifica per il settore turistico. Essendo un intermediario piuttosto pignolo, non fidandosi ciecamente del prodotto, fa il possibile per includere nel testo tutte le estensioni possibili ed immaginabili che gli sembrano pertinenti. Catastrofali, rigurgito fognature, dispersione liquidi, rottura cristalli, danni da movimentazione, rottura insegne, grandine, intasamento gronde e pluviali, e chi ne ha e più ne metta. La polizza è veramente completa, per cui alla fine l’albergatore sottoscrive il contratto.
Il sinistro
Durante una festa di capodanno vengono utilizzati dei candelabri con delle bellissime candele rosse accese. Durante la festa un avventore ha la pessima idea di prendere in mano un candelabro con le candele accese e di avvicinarsi alla finestra. Mentre si sporge verso il serramento per guardare fuori non si avvede che la fiamma di una candela va a intaccare un lungo tendaggio sintetico.
Il materiale acrilico di cui questo era fatto prende fuoco in un lampo diffondendo in pochi secondi l’incendio a tutti i drappeggi vicini. I camerieri erano lontani dal luogo dell’azione e nessuno degli avventori sapeva dove poteva trovarsi un estintore. In un minuto l’incendio si propaga ad alcuni tavoli e le persone presenti colte dal panico scapparono all’esterno. L’incendio si propaga in breve all’ala in legno che confina con il ristorante dove era ubicata parte della piscina coperta e del wellness. Il danno – come si può immaginare – è notevole.
La perizia
Il perito constata subito che un elevato numero di enti non trovava collocazione tra le partite assicurate. Innanzitutto la piscina non era citata e poi il centro benessere, che era parzialmente staccato dall’edificio e che era rimasto fortemente danneggiato, anch’esso non trovava nessuna precisazione che lo includesse. Non era infatti citato in polizza che le minori dipendenze comunque costruite fossero comprese. Gli alberi poi che si trovavano nel parco esterno e che erano bruciati vengono subito depennati dal capitale che aveva diritto ad un indennizzo. Perciò alla fine il perito mette una riserva su tutti gli enti la cui copertura era in dubbio ed allega la definizione di fabbricato che aveva trovato nel glossario della polizza.
Glossario della polizza: definizione di fabbricato
Complesso delle opere edili costituenti l’intero immobile, od una unità immobiliare, escluso solo il valore dell’area, Sono compresi:
• fissi ed infissi;
• opere di fondazione o interrate;
• tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su
strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione
ed utilità apportati all’immobile ed all’impiantistica relativa;
• ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti e pannelli fotovoltaici e solari (non c’è distinguo tra integrati e non), tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per
natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
Posizione della compagnia
Vista a riserva del perito e la definizione del glossario il liquidatore offre al danneggiato
un indennizzo più basso rispetto a quello richiesto depennando dall’importo totale tutte le voci che non rientravano nella definizione di fabbricato in senso stretto. Ovviamente
l’assicurato non la prende bene e chiama subito in causa l’intermediario che gli ha venduto la polizza.
Diritto
È corretta la posizione della compagnia o c’è qualcosa che non va? Di certo la presa di posizione è stata fatta in modo del tutto affrettato. È vero infatti che la definizione di fabbricato non è omnicomprensiva, ma siamo si curi deve esserlo? Dobbiamo ogni volta preoccuparci di verificare che sia tutto compreso oppure la nostra attenzione deve focalizzarsi sulle esclusioni che possono essere contenute nelle definizioni o nelle singole garanzie? In base al codice civile infatti le pertinenze seguono i rapporti giuridici della cosa principale. Se seguiamo questo principio e lo applichiamo ai contratti di assicurazione, una volta che ho individuato un’ubicazione del rischio, ed abbiamo assicurato la partita fabbricato dandogli nel glossario una definizione generica, automaticamente tutte le pertinenze del fabbricato sono assicurate. Per escludere le pertinenze dalla copertura assicurativa l’unica cosa che può fare la compagnia di assicurazione è escluderle una ad una esplicitamente. Cosa che tra l’altro viene fatta costantemente nelle estensioni agli eventi atmosferici dove vengono esclusi i danni agli enti all’aperto. Se riflettiamo, nella clausola beni esclusi le compagnie di assicurazione di solito escludono altre pertinenze (strade, alberi eccetera). A sostegno di questa tesi basta gli articoli 817 ed 818 del codice civile, che riportiamo qui di seguito.
Art. 817 c.c. (Pertinenze) sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
Art. 818 c.c. (Regime delle pertinenze). Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
Conclusione
Come abbiamo visto non occorre inserire nella definizione di fabbricato contenuta nel glossario di polizza un elenco infinito di beni per essere certi che rientrino poi nella copertura assicurativa. La normativa in vigore ci aiuta infatti a ricomprendere in automatico tutte le cose che sono al servizio di un’altra cosa in una fattispecie specifica denominata pertinenza. Per completare il quadro quest’ultime seguono i rapporti giuridici dell’oggetto principale se non diversamente disposto. Per cui se compro una casa compro anche gli alberi e la recinzione e i camini. Se assicuro una casa, assicuro anche gli alberi, la recinzione ed il camino. Se la compagnia non vuole assicurare gli alberi, le recinzioni ed i camini deve specificarlo in polizza. Nel caso specifico, pertanto, tutte le pertinenze dell’hotel sono tranquillamente assicurate, non essendo state escluse dalla polizza e l’assicurato ha tutto il diritto di far valere in giudizio una richiesta di indennizzo per il sinistro occorsogli.
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