GIRUISPRUDENZA

Autore: Ginevra Begani e Matteo Schiavone
ASSINEWS 341 – maggio 2022

La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con la complessa ed articolata ordinanza n. 4668 del 14/02/2022, ha affrontato i diversi aspetti e conseguenze della mora debendi dell’assicuratore della R.C.A. nei confronti del danneggiato. Questa la massima dell’ordinanza de qua:

“L’assicuratore della responsabilità civile auto è in mora, nei confronti della vittima, una volta spirato il termine di cui all’art. 148, commi 1 e 2, c. assicur. L’assicuratore in mora è tenuto: a) se il debito è inferiore al massimale al pagamento degli stessi interessi compensativi dovuto dal responsabile ex art. 1219 c.c., calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass. S. U. 1712/95; b) se il debito è superiore al massimale al pagamento degli interessi di mora sul massimale stesso, ex art. 1224, primo o secondo comma, c.c.. L’assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all’art. 148 c. assicur., può evitare gli effetti della mora o attraverso l’offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all’art. 140 c. assicur.; oppure dimostrando che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile. Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro; né l’intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sé, cause di esclusione della mora dell’assicuratore”.

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