di Dario Ferrara

A far scattare la responsabilità solidale è sufficiente che il danno sia imputabile a più persone, anche se risultano autonome le condotte lesive e diversi i titoli, dunque contrattuale ed extracontrattuale: la norma ex articolo 2055, primo comma, Cc considera essenzialmente l’unicità dell’evento pregiudizievole, che si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate. Ancora: se la società fiduciaria diventa insolvente e non può restituire il capitale ai mandanti, è gravata di un’obbligazione risarcitoria che concorre con quella del ministero dello Sviluppo economico come organo vigilante. Lo stabiliscono le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 13143/22, pubblicata il 27 aprile. Bocciato il primo motivo di ricorso del Mise, condannato in sede di merito a restituire ai risparmiatori il capitale andato in fumo per l’omesso controllo.
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