di Cristina Bartell e Fabrizio G. Poggiani
Superbonus con più tolleranza sulle difformità edilizie e iter veloce per non ritardare troppo con i lavori. Se l’intervento sulle parti comuni si limita al tetto, per esempio, la conformità dovrà essere riferita esclusivamente alla detta porzione di edificio e non alla totalità delle parti comuni. Per le pratiche di sanatoria edilizia presentate e non ancora concluse poi sarà possibile avere con una perizia giurata una sorta di via libera condizionato per velocizzare i lavori. Più tempo per la presentazione dei documenti legati all’eventuale proroga al 31 dicembre 2023. Sono alcune delle novità presenti nella bozza del decreto legge semplificazioni, presto in consiglio dei ministri, in tema di agevolazione del 110%.

Superbonus più ampio. Si amplia il perimetro della misura, rendendo possibili interventi di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico anche per gli edifici accatastati in categoria D/2: alberghi, bed & breakfast, agriturismi.

Stato legittimo. Nella relazione illustrativa della bozza del provvedimento si evidenzia che uno degli ostacoli all’utilizzo degli interventi di riqualificazione è da ricondurre alla condizione degli edifici plurifamiliari che, si legge nel testo «non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica». L’attuale previsione normativa dell’articolo 119 del dl 34/2020 (comma 13-ter) prevede che non sia sufficiente l’irregolarità su una singola unità immobiliare perché venga impedita la fruizione della detrazione per gli interventi sulle parti comuni e, quindi, di acquisire la certificazione di stato legittimo dell’immobile; per effetto del decreto, si potrà accedere all’agevolazione maggiorata ottenendo la conformità limitatamente alla porzione interessata dai lavori condominiali. La disposizione, dunque, punta a modificare questo aspetto al fine di far conseguire lo stato legittimo a tutte le parti comuni con l’asseverazione e gli accertamenti dello sportello unico limitati alle porzioni dell’edificio che hanno subito gli interventi e prescindendo, come avviene invece oggi, dalla presenza di eventuali abusi (interni o esterni) nelle singole unità abitative che compongono l’edificio plurifamiliare (e che, tuttavia, debbono mantenersi distinte da quella che non presenta irregolarità e su cui è realizzato l’intervento di riqualificazione). Si prevede per gli interventi sulle singole unità immobiliari, collocate all’interno di edifici plurifamiliari, che lo stato legittimo si debba riferire esclusivamente alle dette singole unità immobiliari. Il principio è garantire che l’abuso pur compiuto da alcuni non possa penalizzare oltremisura la correttezza di altri.

Sanatorie edilizie, snellimento sotto condizione. Nella relazione illustrativa è evidenziato che in presenza di domande di condono edilizio ancora non esaminate e concluse, l’accesso agli incentivi di è consentito previa asseverazione giurata. La dichiarazione deve essere prestata da tecnico abilitato ma, precisa la nuova disposizione, diverso da colui che ha presentato la domanda di sanatoria. Il via libera anticipato però è posto sotto condizione: in caso di definitivo rigetto della istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate.

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