di Bianca Pascotto

Ennesimo episodio di comportamento fraudolento di un “collaboratore” assicurativo ed ennesima condanna al risarcimento danni a carico della compagnia assicurativa, ritenuta responsabile ex art. 2049 del codice civile per omessa vigilanza e controllo della condotta di un suo promotore

IL FATTO

Mevio consegna a Tizio la somma di € 31.500 in contanti per l’adeguamento delle sue coperture ed investimenti assicurativi per poi scoprire che nulla era stato investito e nulla era stato versato alla compagnia.

Cita in giudizio avanti il Tribunale di Verona Alleanza Toro spa e Tizio chiedendo la condanna alla restituzione della somma versata.

Il Tribunale rigetta la domanda attorea non essendoci prova dell’avvenuto versamento e parimenti viene rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia il promosso appello.

La Corte diversamente dal Tribunale non ravvisa sussistere alcun rapporto tra il sedicente collaboratore e la compagnia e l’incauto affidamento che Mevio aveva riposto Tizio quale collaboratore di Alleanza Toro, non era sorretto da buona fede alla luce delle circostanze con cui si sono svolti i fatti (pagamento in contanti, assenza di quietanza, modalità di sottoscrizione degli investimenti con modalità diverse rispetto alle precedenti…).

La vicenda approda avanti la Corte di Cassazione con quattro motivi di ricorso.

LA SOLUZIONE

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