Scudo penale per i professionisti coinvolti nella burocrazia vaccinale. Residua in astratto il rischio della responsabilità civile per danni.
Rischi penali. L’articolo 3 del decreto 44/2021 ha escluso responsabilità penale (omicidio e lesioni colposi) per i fatti verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria.
La punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della salute.

Lo scudo copre dalla responsabilità per i fatti causati dalla vaccinazione.

L’articolo non ha limiti soggettivi e, quindi, non si applica solo a medici e infermieri. Si applica a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento della vaccinazione e, quindi, anche a coloro che hanno dichiarato la volontà di vaccinazione per conto dell’incapace.

Rischi civili. L’articolo 3 citato non considera la responsabilità civile e, quindi, in astratto residua il rischio di subire una causa per danni nei seguenti casi.

Si consideri il caso di sottoposizione alla vaccinazione con conseguente sopravvenienza di effetti indesiderati a causa di errori o carenze nella ricostruzione delle condizioni sanitarie.

In effetti il professionista, pubblico o privato, deve accertare che il vaccino è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona incapace. Ora, a meno che non si tratti di una formula simbolica e senza effetti giuridici, ciò significa soppesare pro e contro della vaccinazione rispetto alla singola persona: stupisce che un compito così difficile anche per lo Stato e le autorità sanitarie, italiane e internazionali, venga posto sulle spalle dell’amministratore di sostegno.

D’altra parte proprio il fatto che non ci siano conoscenze consolidate su effetti indesiderati e copertura dei vaccini potrà verosimilmente fondare, nei singoli casi concreti, l’esclusione della responsabilità civile per i professionisti chiamati a formulare il consenso per gli incapaci.

© Riproduzione riservata

Fonte:
logoitalia oggi7