A cura di Carlo Giuro
Come già evidenziato da più parti, il 31 marzo scorso è stato un autentico D-Day per il settore assicurativo con l’adeguamento da parte delle compagnie e dei distributori al quadro normativo di secondo livello della Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa (IDD) posto in essere dalle Autorità di Vigilanza competenti (Ivass in primis e Consob per le polizze di natura finanziaria). La IDD introduce regole di comportamento per imprese e intermediari finalizzate a dare centralità alle esigenze della clientela nella definizione e distribuzione dei prodotti assicurativi. Ha sostituito la precedente direttiva IMD1 ed è rivolta non solo agli intermediari, ma a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi (agenti, mediatori e operatori di banca e assicurazione, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi). Come veniva sottolineato in un recente Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, nella definizione di «distribuzione assicurativa» è ricompresa, oltre alla vendita diretta di prodotti assicurativi da parte delle imprese, l’attività di comparazione tramite internet qualora il sito consenta al cliente di stipulare direttamente o indirettamente anche il contratto. Sono introdotti, inoltre, requisiti di professionalità, nonché norme di comportamento e nuove regole di informazione.

La direttiva è volta a disciplinare in modo più ampio l’attività di distribuzione assicurativa introducendo sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza e ampliando il quadro regolamentare relativo ai prodotti d’investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d’interesse, all’ informativa precontrattuale, agli incentivi e alla valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza del prodotto. Tra le diverse novità si evidenziano il Registro Unico Elettronico degli intermediari transfrontalieri tenuto dall’Eiopa, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, le nuove informazioni richieste in fase di registrazione dell’intermediario nello Stato di origine, la formazione richiesta per i dipendenti che si occupano della distribuzione da parte delle imprese che effettuano vendita diretta, l’obbligo di collocare il prodotto solo se rispetta le esigenze assicurative del cliente (demands and needs test), nuovi vincoli informativi precontrattuali, l’obbligo di strutturare le pratiche di remunerazione degli intermediari e dei dipendenti in modo da evitare che il distributore sia indotto a non perseguire l’interesse del cliente. Come è stato evidenziato in una recente web press conference organizzata da Sermetra Assistance, società di insurtech e pagamenti digitali del Gruppo Sermetra Holding, dal nuovo quadro normativo derivano obblighi più stringenti in capo alla distribuzione assicurativa, chiamata non solo a verificare la coerenza e l’adeguatezza dei contratti offerti ma anche a fornirne attestazione al cliente, nonché ad effettuare il collocamento dei prodotti nel rispetto dello specifico target market individuato dalla compagnia.

Altro profilo di particolare interesse è rappresentato dall’introduzione del sistema alternativo rispetto a quello giudiziario di risoluzione delle controversie per la clientela relative a prestazioni e servizi assicurativi con riferimento alla quale, come ha ricordato l’Ivass, è stato di recente posto in consultazione con le principali associazioni del mercato e dei consumatori, uno specifico Decreto interministeriale. La sua definizione consentirà all’Autorità di Vigilanza di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo. Il nuovo Arbitro Assicurativo andrà ad affiancarsi all’ABF della Banca d’Italia e all’ACF della Consob così da ampliare il sistema delle tutele della clientela. L’AAS, sarà questo l’acronimo, si propone di migliorare il rapporto di fiducia tra compagnie, intermediari e assicurati offrendo possibilità di dirimere in modo rapido ed economico i c.d. small claim in un settore in cui fisiologicamente sussiste una componente di dialettica tra l’impresa e gli assicurati. All’operatività di questo Organismo dovrebbe accompagnarsi auspicabilmente un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario. Da non sottovalutare, inoltre, prosegue l’Ivass, anche la valenza delle decisioni che andrà oltre il singolo caso, generando così quella che si potrebbe definire come una «giurisprudenza» dell’Arbitro assicurativo con riferimento a profili quali per esempio la corretta lettura di clausole contrattuali e la conformità di comportamenti. (riproduzione riservata)

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