di Daniele Cirioli
Aumentano (di poco) gli indennizzi per il danno biologico. Per gli eventi avvenuti dal 1° luglio 2020, infatti, gli importi delle prestazioni (capitale e rendita) sono rivalutati dello 0,5%. Lo stabilisce il dm n. 60/2021, pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro.
Danno biologico. La rivalutazione interessa la prestazione erogata dall’Inail, tecnicamente chiamata indennizzo, che può essere in forma di capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), in base al grado di menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore (cioè il danno biologico) che va a ristorare. La misura dell’indennizzo è prefissata da una specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall’operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione: a) di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%; b) di una rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità non inferiore al 16%.

La rivalutazione. Per quindici anni, fino al 2015 (il danno biologico è risarcito a partire dal mese di luglio 2000), gli importi dell’indennizzo non sono stati soggetti ad alcuna rivalutazione. Nel 2009, c’è stato un aumento straordinario dell’8,68% e così nel 2014 con un ulteriore aumento del 7,57%. La legge Stabilità 2016, infine, ha previsto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio, in base al tasso Istat. Per i primi due anni (2016 e 2017), tuttavia, la rivalutazione non c’è stata a causa di variazioni negative dell’Istat. Per l’anno 2018, l’Istat ha registrato una variazione (2016/2017) positiva pari all’1,1%, per cui c’è stato il debutto della rivalutazione del danno biologico.

Per l’anno 2019 l’operazione è stata replicata (variazione 2017/2018 ancora pari all’1,1%). Infine, il recente decreto stabilisce la rivalutazione, a partire dal 1° luglio 2020, dello 0,5%. Si ricorda che, per gli indennizzi in capitale (menomazioni tra 6 e 15%), c’è stata una revisione straordinaria, mediamente con aumenti di circa il 40% rispetto al passato ed è stata, inoltre, eliminata la differenza di sesso tra i lavoratori, per gli eventi di infortuni verificatisi e di malattie professionali denunciate da gennaio 2019. La rivalutazione riguarda tutti i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2020 e si applica solamente agli importi erogati

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I vecchi infortuni fuori dall’indennizzo
Carla De Lellis
Danno biologico «scontato», se ci sono precedenti menomazioni. In tal caso, infatti, il medico-legale deve scorporare, dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza che non vanno stimati, ma valutati per abbattere il valore dell’integrità psicofisica complessiva. A stabilirlo è la Corte costituzionale nella sentenza n. 63/2021 emessa ieri, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, del dlgs n. 38/2000. L’articolo censurato, al comma 6, prevede tre periodi. Il primo e il terzo stabiliscono i criteri per determinare il grado di menomazione dell’integrità psicofisica, causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo «danno biologico», nei casi di aggravamenti per menomazioni preesistenti per fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima del 25 luglio 2000 (entrata in vigore della riforma Inail del «danno biologico»). I due criteri sono diversi. Infatti, il primo criterio (primo periodo del comma 6, dell’art. 13) prevede che il grado di menomazione da considerare vada scorporato dagli effetti dovuti dalle preesistenti menomazioni; il secondo criterio (terzo periodo comma 6, dell’art. 13), invece, non prevede lo stesso scorporo, lasciando in vita, inoltre, la rendita già riconosciuto, con una irragionevole duplicazione dei benefici a favore del lavoratore. 


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