DA LUGLIO NUOVE REGOLE PER MOVIMENTAZIONI SU STRADA RISCHIOSE PER SALUTE E AMBIENTE
Pagina a cura di Vincenzo Dragani
Vincolanti a partire dal prossimo luglio 2021 le nuove regole internazionali che tutti gli operatori coinvolti nel trasporto su strada di merci pericolose per l’ambiente e la salute, rifiuti compresi, dovranno osservare a pena di rilevanti sanzioni. Fonte delle nuove norme, che interessano dallo speditore al destinatario delle merci, passando per trasportatore e figure ausiliarie, è l’ultima edizione dell’Accordo europeo in materia meglio noto come «Adr» (acronimo di «Accord dangereuses route»), la cui osservanza è presidiata da un articolato sistema di disposizioni nazionali.

Disciplina Adr. L’Adr stabilisce a monte quali merci pericolose sono ammesse al trasporto su strada ed a quali condizioni, imponendo: un’apposita classificazione delle merci interessate; regole di imballaggio, marcatura ed etichettatura ad hoc; tenuta di analitica documentazione di accompagnamento; disposizioni per la movimentazione dei carichi; equipaggiamenti e precauzioni da adottare fino alla destinazione ultima; titoli abilitativi e formazione minima per i diversi soggetti coinvolti.

Stipulato a Ginevra nel 1957, l’«Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose» è stato ratificato dall’Italia con legge 1839/1962.

Oggetto di aggiornamenti tecnici biennali tra i Paesi firmatari, l’Adr è attualmente declinato, a livello unionale, dalla direttiva 2000/68/Ce (come da ultimo aggiornata dall’omonimo atto 2020/1833/Ue) che ne impone il rispetto anche nel trasporto all’interno dei singoli Stati Ue ed a livello nazionale dal dlgs 35/2010 (nella versione modificata dal dm 13/1/2021) di recepimento della suddetta direttiva, dal dlgs 285/1992 (Codice della strada), che detta nel suo articolo 168 ulteriori prescrizioni e sanzioni, e da diversi ulteriori provvedimenti satellite.

Soggetti interessati. Interessati dagli adempimenti Adr sono i soggetti della filiera del trasporto di merci pericolose specificamente identificati dall’Accordo europeo, quali: lo speditore, che coincide con qualsiasi impresa la quale per conto proprio o di terzi spedisce merci pericolose; l’imballatore; il riempitore di cisterne o container; il caricatore delle merci sui mezzi di trasporto; il trasportatore; lo scaricatore; il destinatario.

Tra gli obblighi trasversali ai diversi operatori tutti figurano formazione e addestramento idonei, nonché la nomina del consulente Adr.

Tra gli adempimenti specifici, invece: per lo speditore, la classificazione delle merci secondo la codifica Adr, la predisposizione della documentazione di trasporto, la fornitura al trasportatore di dati ed informazioni previste, l’utilizzo di imballaggi e contenitori idonei; per l’imballatore, il rispetto delle regole su caratteristiche dei imballaggi, marchi ed etichette dei colli; per il riempitore, la verifica dei contenitori ed il rispetto delle prescrizioni su loro riempimento e tenuta; per il caricatore, il controllo dell’integrità degli imballaggi ed il rispetto delle regole sulle segnalazioni dei carichi; per il trasportatore, l’abilitazione per il trasporto, la verifica delle merci e della documentazione fornita dallo speditore, l’assenza di difetti del veicolo e del carico, la presenza sul mezzo di segnalazioni previste ed equipaggiamenti di rito; per il destinatario, il controllo merci di propria spettanza e il non differire ingiustificatamente l’accettazione della merce.

Nuovi obblighi. Con lo spirare del termine transitorio di sei mesi dalla loro entrata in vigore, acquistano operatività tra la prima metà e la fine del corrente anno i nuovi obblighi Adr.

In evidenza tra le numerose nuove regole vincolanti dal prossimo 1° luglio 2021 emergono: quelle in materia di identificazione e classificazione di diverse merci pericolose (tra cui rifiuti medicali infettanti, alcune batterie ed oggetti contaminati); le ulteriori informazioni da indicare nel documento di trasporto (come quelle relative a taluni gas); le specifiche prescrizioni per alcuni imballaggi (tra cui quelli relativi alle batterie); la rivisitazione delle marcature da apporre sui mezzi di trasporto; il regime di esenzioni cui possono accedere alcuni operatori.

Attesa al debutto per il 1° gennaio 2022 è invece l’estensione agli speditori di merci pericolose dell’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza del trasporto, quale soggetto deputato ad assistere l’impresa nell’adempimento degli obblighi Adr.

Entro 15 giorni dalla nomina, la cui omissione è punita ex dlgs 35/2010 con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 36 mila euro, le generalità del consulente dovranno ex articolo 11 del dlgs 35/2010 essere dal rappresentante legale dell’impresa comunicate all’ufficio periferico competente del dipartimento per il trasporto del MinInfrastrutture.


Ancora, entro 60 giorni dalla nomina, il consulente Adr, verificate le prassi e le procedure dell’impresa, dovrà redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione, indicherà eventuali modifiche necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico delle merci, svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.


La relazione, successivamente da redigere annualmente e comunque ogni qualvolta intervengano eventi modificativi, dovrà essere conservata da legale rappresentante dell’impresa per 5 anni.

Adr e rifiuti. La disciplina Adr interessa da vicino, come accennato, anche produttori e gestori di rifiuti, rientrando alcuni residui nel suo campo di applicazione.

In merito è opportuno sottolineare che il sistema di classificazione delle merci pericolose previsto dalla disciplina Adr differisce da quello relativo ai rifiuti ex dal Codice ambientale; ciò comporta che in base al sistema Adr non tutti i rifiuti pericolosi sono anche merci pericolose, mentre determinati rifiuti non pericolosi ben possono essere considerati merci pericolose ai sensi dell’Adr.

In ordine logico, tra i soggetti della filiera rifiuti potenzialmente interessati dalla disciplina Adr vi è in primis il produttore di scarti, qualora nel conferire a terzi propri rifiuti classificabili anche come merci pericolose svolga attività propria delle figure di speditore, imballatore, riempitore/caricatore di mezzi di trasporto su strada così come illustrate.

In tale situazione egli dovrà provvedere, oltre agli adempimenti propri ex dlgs 152/2006 (ossia classificazione dei rifiuti e tenuta del formulario di trasporto) e a quelli ex disciplina Clp sulle sostanze pericolose (ove applicabile), ad onorare gli obblighi Adr sopra citati, tra cui: nomina del consulente Adr; classificazione (anche) Adr delle merci/rifiuti; predisposizione della documentazione di trasporto; utilizzo di idonei imballaggi; rispetto delle specifiche regole su marcatura ed etichettatura dei colli.

Sempre in ordine logico, dopo il produttore la disciplina Adr interesserà evidentemente anche i gestori di rifiuti (quali commercianti ed intermediari, trasportatori, recuperatori e smaltitori) che in relazione agli scarti classificabili come merci pericolose di cui hanno la disponibilità assumeranno nella catena del trasporto su strada uno dei ruoli «sensibili» alla disciplina analizzata, diventando obbligati ai relativi adempimenti.

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