IL CASO
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 330 – maggio 2021
Premessa
Uno dei rischi più diffusi e frequenti nell’ambiente familiare è l’infortunio dei collaboratori familiari (altrimenti denominati COLF), che comprendono addetti ai lavori domestici, babysitter, aiuto ripetizioni per i figli. Nonostante la loro diffusione ormai capillare in ogni famiglia e/o abitazione questo rischio viene spesso sotto valutato. Siamo sicuri di aver fatto tutto il possibile affinché i nostri assicurati siano coperti? Le normative di polizza che utilizziamo sono adeguate al rischio corso? Ed infine, abbiamo fatto la corretta consulenza al cliente quando ci è stato chiesto di fronte alla sua situazione se la copertura assicurativa che gli stavamo vendendo era realmente efficace? A tutte queste domande risponderemo affrontando questo caso concreto.
Dati statistici
Secondo l’Osservatorio sui lavori domestici pubblicato dall’INPS, nel 2019 i lavoratori in regola appartenenti a questo settore erano circa 850.000, suddivisi per circa il 55% in COLF in senso stretto e 45% badanti. Un numero in diminuzione costante dal 2012, data in cui venne fatta la prima sanatoria che aveva fatto emergere un milione di occupati. Sempre secondo il medesimo studio, il totale degli addetti si aggira intorno ai 2.000.000, per cui si deduce che circa 1.150.000 addetti siano irregolari. In merito alla loro suddivisione sono in prevalenza donne (88,7%) e dal punto di vista geografico sono così suddivisi: nel Nord Ovest si concentra il 29,9% del totale; il Centro detiene il 28,2% degli addetti, seguito dal Nord est con il 20,3%; infine il Sud con il 11,9% e le Isole con il 9,7%
Il fatto
Un cliente viene convinto dal suo assicuratore a stipulare una polizza multirischio dell’abitazione comprensiva, oltre che delle sezioni incendio e furto, anche della sezione responsabilità civile. Era da un po’ che l’assicuratore insisteva sul fatto che non fosse sufficiente avere la sola polizza RC auto per garantirgli tranquillità e serenità. Tra le domande standard che l’intermediario fece all’assicurato ce n’era anche qualcuna che riguardava i collaboratori domestici.
Il cliente non fece fatica ad ammettere di ricorrere una volta la settimana ad una COLF per le faccende domestiche. Non ebbe neanche nessun problema ad affermare che la collaborazione era occasionale e che la medesima non era mai stata messa in regola, soprattutto per insistenza della medesima che non voleva pagare le tasse sopra il suo compenso e preferiva quindi avere un margine di guadagno più ampio. L’assicuratore propone all’assicurato una polizza che ritiene essere adatta alle sue esigenze e quindi alla fine stipulano il contratto.
La polizza
Il contratto copre la sezione RC in modo articolato. In questa sede vediamo solo l’oggetto dell’assicurazione ed una condizione particolare, che evidenziamo di seguito:
“Oggetto dell’assicurazione e persone assicurate
La Società si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione vale inoltre: – per la responsabilità civile degli altri familiari (coniuge, figli maggiorenni, altri parenti e/o affini) conviventi con l’Assicurato; – per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e minori in affido e collaboratori familiari); – per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l’Assicurato.
“Rischi Compresi
L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari, quali addetti ai servizi domestici, babysitter o persone alla pari, che subiscano infortuni, in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali). Per i collaboratori familiari assicurati presso l’INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito dell’eventuale azione di regresso dell’INAIL stesso. Per i danni sofferti dai collaboratori familiari, anche occasionali, non assoggettati ad assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, l’assicurazione vale esclusivamente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 3% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30.06.1965 n° 1124”. Questo tipo di estensione è sufficiente per poter dare adeguata copertura all’assicurato nel caso in cui il lavoratore irregolare subisca un infortunio in occasione del servizio offerto? Da una lettura semplice e veloce sembrerebbe di sì. Vediamo però cosa è successo.
Il Sinistro
Per alcuni anni non succede praticamente nulla, tranne il fatto che ad ogni scadenza della polizza il nostro assicurato ha provveduto regolarmente al pagamento della rata di premio corrispondente. Un giorno la COLF venne incaricata di fare un lavoro routinario che aveva svolto altre volte in quella stessa abitazione e senza che fosse mai accaduto nulla. La stessa doveva semplicemente lavare i vetri e la parte in legno delle finestre come faceva ogni tre mesi. Per poter svolgere l’operazione l’assicurato gli forniva una scala a pioli che possedeva da molti anni. La COLF eseguì il lavoro con scrupolosità ed attenzione come sempre, ma passando alla terza finestra, forse per stanchezza, inciampò su un gradino e perse l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
La caduta gli provocò un trauma commotivo cerebrale, una frattura scomposta al femore ed una lesione alla colonna vertebrale, che fortunatamente non lasciò danni tali da compromettere definitivamente la sua deambulazione. La prognosi fu superiore ai 90 giorni e dovette ricorrere alle cure dei sanitari e fisioterapisti per circa sei mesi. I postumi invalidanti furono importanti. In ospedale la collaboratrice domestica dichiarò di essersi infortunata mentre lavorava per la famiglia tal di tali. Il medico che aprì la posizione trasmise il referto all’ufficio di pubblica sicurezza dell’ospedale in considerazione della gravità delle lesioni, che prevedono la procedibilità penale d’ufficio.
L’autorità di pubblica sicurezza, sentito il pubblico ministero, iscrisse nel registro degli indagati il datore di lavoro (l’assicurato) e incaricò lo SPISAL di effettuare un sopralluogo per verificare le modalità del sinistro. La COLF, consigliata da un conoscente, si rivolse ad un legale per chiedere i danni al datore di lavoro a seguito dell’infortunio. L’assicurato, spaventato, si rivolge immediatamente al suo assicuratore per denunciare il sinistro.
Accertamenti dello SPIS AL ed indagini preliminari
Dalle indagini venne accertato che la lavoratrice svolgeva la sua attività in nero da diversi anni e che non risultava fosse mai stata regolarizzata la sua posizione salariale e contributiva. Venne constatato poi che la scala da dove era caduta la lavoratrice non era a norma.
La perizia
Anche il perito sollevò dubbi sulla scala utilizzata dalla collaboratrice familiare per la insufficiente stabilità per la medesima e per la larghezza dei gradini che a suo avviso avrebbero potuto non essere a norma. Venne a sapere quindi dall’assicurato che la lavoratrice svolgeva la sua attività in modo saltuario ed occasionale e per questa ragione non era mai stata messa in regola.
L’assicurato mostrò al perito la parte della polizza (che sopra abbiamo richiamato) che fa espresso riferimento alla estensione ai collaboratori anche occasionali e chiese quindi allo stesso che si facesse portavoce nei confronti del liquidatore affinché venisse fatta una veloce offerta alla lavoratrice per cercare di far contenere sul nascere, tacitando la parte lesa, le conseguenze penali dell’infortunio.
La posizione della compagnia
La Compagnia in prima battuta respinse l’indennizzabilità del sinistro, in quanto l’evento non poteva considerarsi accidentale avendo l’assicurato fatto utilizzare alla COLF una scala non a norma. In seconda battuta, la compagnia mise in discussione l’operatività della copertura assicurativa in presenza di un lavoratore irregolare, così come accertato dalla pubblica autorità.
L’assicurato, consigliato dal suo intermediario, chiamò in causa la compagnia sostenendo invece che la copertura fosse pienamente efficace perché non era a conoscenza del fatto che la scala non fosse a norma e in ogni caso in polizza era previsto che la copertura fosse estesa ai danni subiti dai lavoratori domestici anche occasionali.
Cosa potrebbe decidere il giudice di fronte a una controversia come questa? Diritto
La normativa in merito ai collaboratori domestici, babysitter ed in ogni caso i lavoratori occasionali ha subito sostanziali modifiche negli anni. Si va dal Jobs Act, che ha abrogato la legge Biagi, ad altre leggi speciali che di fatto hanno vanificato la già aleatoria zona della no tax area per i redditi sotto i 5.000,00 annui.
La normativa in vigore, alquanto complessa, ha però un punto fermo, che è l’obbligo del lavoro occasionale, a prescindere dal reddito annuo prodotto, di essere registrato (per ogni prestazione) presso l’INPS attraverso procedure più o meno telematiche e tramite l’utilizzo del libretto famiglia, che ha di fatto sostituito i cosiddetti voucher. Prevedendo quindi la normativa in vigore l’obbligo di registrare tutte le prestazioni di lavoro occasionale prestate e l’obbligo di utilizzare deli strumenti fiscali obbligatori, di fatto, il lavoro occasionale irregolare NON è a norma.
La conseguenza dal punto di vista assicurativo è che se si ricorre al giudice ordinario per chiedere di essere tenuti indenni dalla polizza presa in esame, sicuramente il giudice casserà la posizione della compagnia circa la non indennizzabilità del sinistro, in quanto non accidentale. Ma allo stesso tempo dichiarerà nulla, in quanto contraria ai principi di ordine pubblico ed a una legge imperativa dello Stato, la parte in cui non prevede che il lavoratore occasionale debba necessariamente essere in regola.
Conclusione
Un contratto, e quindi anche una polizza di assicurazione, non può avere contenuti che violano norme imperative dell’ordinamento giuridico. In particolare il Corpus Iuris italiano comprende una molteplicità di leggi particolari che cercano di prevenire ed evitare la piaga del lavoro nero senza tutele previdenziali ed assicurative (vedi INAIL).
Per cui, qualsiasi contratto di assicurazione che cerchi in qualche modo, anche velato, di aggirare questa normativa tramite qualche estensione, avrebbe come risultato di essere dichiarato nullo dal giudice nella parte che viola queste norme imperative. Nella fattispecie, un bravo intermediario dovrebbe avvisare l’assicurato del rischio che corre ad utilizzare un collaboratore domestico irregolare e dovrebbe dargli alcune informazioni basiche su come regolarizzarlo, indirizzandolo al sito istituzionale di cui alleghiamo per semplicità l’immagine sottostante.
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