RCA

Autore: Marco Rossetti

ASSINEWS 329 – aprile 2021 

Parte terza
COSA NON VA NELLA DISCIPLINA DELLE TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI

  1. Quando i politici erano giuristi, o viceversa

Di Giulio Andreotti si potrà dire tutto, tranne che non fosse persona colta ed intelligente. Nel 1968 toccò a lui, come ministro dell’industria, scrivere la relazione introduttiva del disegno di legge C-345/68, destinato a divenire la l. 24.12.1969 n. 990, introduttiva nel nostro Paese dell’obbligo di assicurazione della r.c.a. Da persona colta ed intelligente, in quella relazione – arrivato al punto di illustrare l’art. 22 del disegno di legge – scrisse: “[l’art. 22 del d.d.l.] subordina l’esercizio dell’azione all’adempimento da parte del danneggiato dell’onere della preventiva comunicazione dell’avvenuto sinistro all’assicuratore e al decorso del termine di 90 giorni1 dalla data della comunicazione. Con tale norma si è inteso favorire la possibilità di accordi transattivi della liquidazione del danno, in modo da evitare, in quanto possibile, azioni giudiziarie” (Atti Parlamentari Camera, V Legislatura, disegno di legge C-345, p. 7).

E di rincalzo, nella relazione introduttiva dell’esame del medesimo d.d.l. al Senato, l’on. Mario Dosi (un avvocato, non un parvenu del diritto) “tra le altre disposizioni contenute nel capo terzo vanno segnalate quelle dettate dall’articolo 22 il quale, allo scopo di favorire accordi transattivi per la liquidazione del danno e di evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie, stabilisce (…) l’improponibilità dell’azione prima che siano decorsi 60 giorni da quello in cui sia stata inoltrata all’assicuratore (…) richiesta di risarcimento. La norma (…) sarà certamente utile per evitare che i costi di gestione siano aggravati, come oggi accade, dalle troppe citazioni frettolose ed inutili” (Atti Parlamentari Senato, V Legislatura, d.d.l. 895-A, p. 23).

Tanto le parole di Giulio Andreotti, quanto quelle di Mario Dosi, rivelano come al legislatore del 1968 stesse a cuore il problema del contenzioso giudiziario in materia assicurativa: sia per i suoi costi sociali (le liti in materia di sinistri stradali, per il loro numero, sottraggono tempo e risorse rilevanti all’amministrazione della giustizia); sia per i loro costi assicurativi (il costo del processo, ovviamente, incrementa il costo del sinistro tanto nel caso in cui la pretesa del danneggiato venga accolta, quanto nell’ipotesi in cui venga rigettata).

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