Lo stabilisce la sentenza n. 9553 pubblicata il 10 marzo 2021 dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione che considera penalmente rilevante per l’integrazione del reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p. la sottoscrizione di una polizza auto attraverso dichiarazioni inesatte.
Il caso
L’imputato era chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 642 c.p. perché non dichiarava in sede di stipula del contratto assicurativo che la propria autovettura BMW era incidentata e non marciante, assicurando il veicolo per un valore non corrispondente alla reale valutazione e, percependo dall’assicurazione l’indennizzo di euro 21.150, a seguito del furto del citato veicolo.
Ricorso in cassazione
In seguito alla sentenza della Corte di Appello di Roma, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione con cui osservava anche che, secondo la dottrina, resterebbero escluse dal novero delle condotte punibili dall’art. 642 c.p. tutte le ipotesi di falso ideologico e che le eventuali ipotesi di falsità ideologiche possono eventualmente integrare ipotesi tentate o consumate di truffa, con ricadute sul trattamento sanzionatorio (molto meno grave) e sulla stessa sussistenza di tale fattispecie.
La decisione
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