di Daniele Cirioli
Riscatto soft degli studi in caso di opzione donna o di opzione per la pensione contributiva. In entrambi i casi, infatti, anche se il periodo universitario si colloca nel «sistema retributivo» di calcolo della pensione (cioè prima del 1° gennaio 1996) il riscatto avverrà con le regole del «sistema contributivo» con possibilità di scelta, per il lavoratore, del calcolo soft degli oneri. A precisarlo è l’Inps nella circolare n. 54/2021.
L’onere di riscatto. L’onere di un riscatto contributivo (cioè i contributi da versare per ottenere la validità del periodo riscattato a fini di diritto e/o misura della pensione), spiega l’Inps, è determinato con il criterio c.d. «a percentuale», se il periodo da riscattare si colloca dal 1° gennaio 1996 (da quando vige il «sistema contributivo» di calcolo della pensione); ovvero con il criterio c.d. della «riserva matematica», se il periodo da riscattare si colloca prima del 1° gennaio 1996 (fino a quando vige il «sistema retributivo» di calcolo della pensione). La regola vale per ogni tipo di riscatto (lavoro all’estero; astensione facoltativa fuori rapporto di lavoro; periodo studi ecc.).

Riscatto soft degli studi. Solo per il riscatto dei periodi di studi il dl n. 4/2019, ricorda l’Inps, ha previsto un alternativo criterio di calcolo dell’onere, sempre «a percentuale», se il periodo da riscattare si colloca nel «sistema contributivo»: accanto a quello ordinario (il 33% della retribuzione ultimi 12 mesi), infatti, a scelta dell’interessato, è possibile il criterio soft (il 33% del minimo contributivo di artigiani e commercianti: 15.953 euro nel 2021, per cui il costo per un anno di studio è di 5.264 euro).

Opzione per la pensione contributiva. Qualora il corso di studi dovesse collocarsi in parte nel «sistema retributivo» e in parte anche nel «sistema contributivo», l’onere di riscatto è determinato utilizzando entrambi i criteri:

A. «riserva matematica» per i periodi che si collocano nel «sistema retributivo»;

B. «a percentuale» per i periodi del «sistema contributivo», con scelta dell’interessato tra: criterio «a percentuale» «ordinario» e criterio «a percentuale» «soft».

Tale scelta, precisa l’Inps, riguarda l’intero periodo del corso di studi, anche per la quota parte che ricade nel «sistema retributivo» in caso di esercizio, da parte dell’interessato, di una delle facoltà per il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo: «opzione donna» oppure «opzione per la pensione contributiva». In questi casi, pertanto, anche per il periodo di studi che si colloca nel «sistema retributivo», l’onere del riscatto è determinato con il criterio «a percentuale»: «ordinario» oppure «soft», secondo la scelta dell’interessato.


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