Dalla Corte di cassazione un’interpretazione focalizzata sullo scopo della norma
No al pegno di crediti su stipendi e tfr già impegnati
di Federico Unnia

No al pegno di crediti su stipendi e tfr già soggetto a cessione del quinto. La perfetta assimilabilità tra costituzione in pegno e pignoramento (di crediti) consente di ricondurre anche la costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1 del dpr 180 del 1950. Ciò alla stregua non già di una interpretazione analogica, bensì alla luce di una interpretazione teleologica, che ne consideri lo scopo.
È questo il principio sancito in una recente sentenza della Cassazione (29 gennaio 2021 n. 2151) in tema di pegno di crediti su stipendio e trattamento di fine rapporto già soggetto a cessione del quinto. La vicenda riguardava un lavoratore che con due atti distinti e successivi nel tempo aveva ceduto e acceso pegno sul proprio stipendio e tfr.

La Cassazione, rigettando il ricorso di una società finanziaria, ed accogliendo in toto le argomentazioni della convenuta (difesa dallo studio Ghidini, Girino & Associati) ha stabilito che «la perfetta assimilabilità, se non sul piano strutturale-morfologico, certamente su quello funzionale, tra costituzione in pegno e pignoramento (di crediti) consente di ricondurre anche la costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1 dpr n. 180 del 1950. Ciò alla stregua non già di una interpretazione analogica, bensì alla luce di una interpretazione teleologica, che ne consideri lo scopo».

Secondo gli Ermellini, infatti «Se questo è, come non sembra contestabile, garantire la permanente destinazione della maggior parte degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti alla loro naturale destinazione di far fronte ai bisogni propri del dipendente e della sua famiglia (a difesa del dipendente anche da se stesso, ossia dai pregiudizi che deriverebbero dalla eventuale propensione a far eccessivo ricorso a finanziamenti ed a conseguenti indebitamenti), appare innegabile la piena sovrapponibilità, rispetto ad esso, delle ipotesi, da un lato, del pignoramento di crediti, quale atto unilaterale prodromico all’espropriazione forzata, e, dall’altro, della costituzione volontaria di pegno, quale atto dispositivo consensuale, volgente al medesimo risultato».

Una diversa interpretazione della norma, che escluda dalla sua operatività la seconda ipotesi, consentirebbe di aggirare totalmente il divieto, operando una rimozione preventiva dei limiti di espropriabilità di detti crediti, fissati da norma imperativa.

«Guardando, da un lato, allo scopo della norma quale sopra individuato, dall’altro, alla causa concreta del negozio di che trattasi (che indubbiamente sta, ex latere creditoris, nell’obiettivo di premunirsi di un vincolo illimitato sulla disponibilità dello stipendio del debitore, a garanzia del credito), non può non apparire evidente il contrasto di questa rispetto a quello, ovvero l’obiettivo di eludere i limiti che altrimenti si frapporrebbero ad una eventuale tutela coattiva del credito mediante esecuzione forzata. Emerge in tal modo la nullità funzionale della pattuizione per illiceità della causa (art. 1418, comma 2°, cod. civ.)», conclude la Corte.

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