Lo Stato chiamato a risarcire i danni da vaccino anti Covid. È quanto discende dalla applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale sulle vaccinazioni non obbligatorie. La legge n. 210/1992 si limita a prevedere il diritto all’indennizzo a favore di chi riporta danni a causa di vaccinazioni obbligatorie. Ma la Consulta ha esteso l’indennizzo anche ai casi di vaccinazioni raccomandate. E sono tante le sentenze della Corte costituzionale che si sono occupate di varie vaccinazioni non obbligatorie: da ultimo la sentenza n. 268/2017 sui vaccini antinfluenzali e la n. 118/2020 intervenuta in materia di vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A. Nelle sentenze della Consulta si legge che, in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. Questa sensibilità agli interessi collettivi giustifica la traslazione in capo alla collettività, anch’essa favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste conseguano. Il diritto all’indennizzo si basa sulle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, nel caso in cui il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario effettuato anche nell’interesse della collettività. Considerazioni che valgono anche per la vaccinazione contro il Covid.

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