La conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro e non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione. Un tale obbligo non può essere escluso per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, in un determinato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche. Lo ha affermato la Corte di giustizia europea nella sentenza nella causa C-383/19 Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, depositata ieri.

La Corte rileva che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è, in linea di principio, obbligatoria per un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione a causa della scelta del suo proprietario, anche quando tale veicolo non è, in un dato momento, idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche. E ricorda che la nozione di «veicolo» è una nozione oggettiva e indipendente dall’uso che viene fatto o dall’intenzione del proprietario del veicolo o di un’altra persona di utilizzarlo effettivamente. Le condizioni tecniche di un veicolo possono variare nel tempo e il loro eventuale ripristino dipende da fattori soggettivi, come la volontà del proprietario o del detentore di effettuare o far effettuare le riparazioni necessarie e la disponibilità dei fondi necessari a tale scopo. « Di conseguenza, se il mero fatto che un veicolo è, in un determinato momento, inidoneo a circolare fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all’obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di tale nozione di veicolo sarebbe rimesso in discussione», si legge in una nota. La Corte dichiara che l’obbligo, in linea di principio, di assicurare un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione per scelta del suo proprietario, anche qualora, in un determinato momento, sia inidoneo alla circolazione in ragione delle sue condizioni tecniche, s’impone al fine di assicurare la tutela delle vittime di incidenti stradali, dal momento che l’intervento dell’organismo di indennizzo dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non assicurato è previsto esclusivamente nei casi in cui la conclusione dell’assicurazione è obbligatoria. I giudici precisano poi che affinché un veicolo sia escluso dall’obbligo di assicurazione deve essere ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili. La constatazione della inidoneità a circolare e quella della perdita della qualità di «veicolo» devono essere effettuate in modo obiettivo.

© Riproduzione riservata

Fonte: