di Federico Unnia

Il bene vita non deve essere inteso restrittivamente nell’ambito di una contrapposizione vita/morte, bensì in una concezione più ampia, che ricomprenda anche l’allungamento della vita quale bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso. Così la Cassazione penale, sez. IV, con sentenza 26/1/2021, n. 5800. Il tribunale di Ravenna aveva assolto due medici, un anatomopatologo e un gastroenterologo, dall’imputazione di omicidio colposo, «per aver contribuito, per mezzo di condotte negligenti, imperite e imprudenti (avevano diagnosticato con sei mesi di ritardo un carcinoma pancreatico che affliggeva la donna, impedendole, di fatto, di cominciare una terapia chirurgica) a cagionare la morte di una donna». Il tribunale, anche se una diagnosi tempestiva avrebbe garantito una «cospicua percentuale di sopravvivenza», aveva statuito come non fosse «dimostrato con sufficiente certezza il nesso causale fra condotte colpose ed evento».
La Cassazione ha individuato alcuni principi in tema di patologia tumorale ricordando come «la stessa scienza medica (…) sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell’accertamento» e che sussiste la responsabilità penale anche quando l’omissione del sanitario contribuisca alla progressione del male. Inoltre, «in tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l’omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva».

Secondo le parti ricorrenti, il tribunale aveva individuato la morte come unico evento di cui tenere conto, senza soffermarsi minimamente sul diritto alla sopravvivenza per un tempo significativo, giungendo alla «implicita conclusione che nel caso concreto, come in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico, la vera causa fondante il decesso fosse la patologia».

La Cassazione non ha condiviso la tesi del Tribunale, riordinando il concetto di nesso causale nell’ambito reati omissivi impropri. Pertanto è stata annullata la sentenza di primo grado e sono stati ritrasmessi gli atti alla Corte di Appello, chiamata ad accertare «dandone adeguato conto in motivazione, se, in termini di elevata probabilità logica, qualora tempestivamente diagnosticata e trattata, la malattia tumorale da cui era affetta la persona deceduta avrebbe comunque consentito alla paziente una sopravvivenza apprezzabile».

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