Carla De Lellis
L’Indennità «una tantum» per gravi infortuni sul lavoro (importo variabile da 13 a 3 mila, per il 2018) spetta anche ai familiari di vittime del coronavirus. Lo precisa l’Inail nella circolare n. 13/2020 ricordando, peraltro, che la prestazione spetta sia agli assicurati sia ai non assicurati. L’Inail precisa, inoltre, che la tutela assicurativa (per cui è infortunio sul lavoro il contagio che sia avvenuto in occasione di lavoro) si applica, oltre ai dipendenti, a «tutti» gli assicurati Inail, quindi anche a parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e dirigenti). Per infermieri, medici, cassieri e venditori da banco vale la «presunzione» semplice dell’origine professionale del contagio.

Prestazione una tantum. È una prestazione economica riconosciuta ai nuclei familiari di vittime del lavoro: coniuge e figli e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. Come accennato, possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all’Inail, come ad esempio sono militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti; nonché i superstiti dei soggetti con tutela in ambito domestico. Gli ultimi importi della prestazione erogata lo scorso anno in relazione alle vittime del 2018 sono stati: 3.000 euro all’unico superstite; 6.000 euro a due superstiti; 9.000 euro a tre superstiti; 13.000 euro oltre tre superstiti. La circolare precisa la prestazione una tantum spetta anche ai familiari superstiti nelle ipotesi di decesso del lavoratore per coronavirus sul lavoro.

Contagio sul lavoro? È infortunio. L’art. 42 del dl n. 18/2020 stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro, nei casi di accertata infezione da coronavirus in “occasione di lavoro”, con riconoscimento dell’Inail all’infortunato della tutela estesa anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro, sia per i datori di lavoro pubblici che privati. La norma, spiega l’Inail, confermando un indirizzo già seguito dall’istituto assicuratore, chiarisce che la tutela, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, pera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. Sono destinatari di tale tutela, pertanto, i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti assicurati (parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale).

Presunzione per medici e infermieri. Nella situazione pandemica, aggiunge l’Inail, la tutela tocca innanzitutto agli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori, pertanto, vige un presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto questa elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il coronavirus. Alla stessa condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, l’Inail indica: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
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