di Luigi Chiarello
Il rimborso dei finanziamenti fino a 25 mila euro, garantiti al 100% dallo stato, non deve iniziare prima di due anni dalla loro erogazione. Lo ha chiarito l’Associazione bancaria italiana (Abi) con una nuova circolare inviata alle banche. La stessa Abi, a seguito dell’accordo che ha stipulato con le associazioni dei consumatori mercoledì scorso (si veda ItaliaOggi del 23/4/2020), ha messo a punto e diffuso il nuovo modello da utilizzare in banca per chiedere la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui garantiti da ipoteche sugli immobili o di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Andiamo con ordine, partendo proprio dal formulario, che riguarda il congelamento degli oneri a carico di famiglie, lavoratori e liberi professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.

Lo stop a mutui e finanziamenti. A beneficiare del congelamento sono i prestiti non garantiti a rimborso rateale e i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, erogati prima del 31 gennaio 2020 alle persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, per liquidità o per acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini.

Il rimborso dei 25 mila euro. Il conto alla rovescia dei 24 mesi, come detto, riguarda i finanziamenti fino a 25mila euro; cioè lo strumento messo in campo dall’articolo 13 del decreto legge liquidità (n. 23/2020), autorizzato dalla commissione Ue il 14 aprile scorso e per cui le domande sono partite il 17 aprile 2020. Si tratta di finanziamenti concessi dietro semplice autocertificazione e fino al 25% dei ricavi messi a segno nel 2019, il cui rischio creditizio è coperto al 100% con garanzia erogata dal fondo centrale pmi. A beneficiarne possono essere le piccole imprese, gli esercenti attività commerciali e artigiane, i professionisti, i lavoratori autonomi e le partite Iva.

Il rimborso anticipato dei debiti pregressi. Nella sua circolare, l’Abi ha esplicitamente detto agli istituti di credito sul territorio che il finanziamento «non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente». E questo perché «la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia». Non solo. Secondo l’Abi: «Il divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020»; in pratica, dice l’associazione bancaria, il nuovo finanziamento non può essere utilizzato in compensazione delle rate di mutuo, di finanziamenti o di canoni di leasing, il cui pagamento è stato temporaneamente sospeso, fino al 30 settembre 2020, grazie a una disposizione in tal senso prevista nel decreto «Cura Italia», a seguito dell’emergenza coronavirus. Né la banca può usare in compensazione questi finanziamenti per farsi rimborsare in anticipo prestiti non rateali in scadenza e già prorogati al 30 settembre, sempre a seguito del decreto Cura Italia. In tutti questi casi, spiega l’Abi alle banche associate «è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi».

Rinegoziazione del debito pregresso. L’Abi ha più volte dichiarato che i prestiti fino a 25mila euro garantiti al 100% dallo stato vanno intesi come «nuova finanza» e non possono essere utilizzati per coprire vecchi fidi (si veda da ultimo ItaliaOggi di ieri).
Del resto, sotto i 25 mila euro è direttamente il decreto legge liquidità, all’articolo13, comma 1, lettera e) a negare questa possibilità; e lo fa per converso, ammettendo l’utilizzo della garanzia dello stato per le sole operazioni di rinegoziazione del debito del richiedente, che abbiano una percentuale massima di copertura della medesima garanzia non superiore all’80%. Non solo: il nuovo finanziamento dovrà prevedere l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato.
Dunque, potranno utilizzare nuova liquidità garantita fino all’80% dallo stato, in abbattimento dell’indebitamento pregresso, solamente le attività che chiedono più di 25 mila euro di finanziamento. E il finanziamento che otterranno, una volta rinegoziato il debito, dovrà essere pari al debito pregresso rimborsato, più un ulteriore 10%. Tutto ciò, in ogni caso, potrà essere fatto solo dietro esplicita richiesta in tal senso dell’azienda e non a seguito di una proposta della banca erogatrice.

La ristrutturazione del debito pregresso. Qui il discorso è differente rispetto alla rinegoziazione e a riguardo il decreto liquidità tace. Si gioca sul filo dell’interpretazione. La ristrutturazione di un debito, infatti, è una procedura tale per cui le condizioni originarie di un prestito (tassi d’interesse, scadenze, periodo di garanzia) vengono stravolte su richiesta del debitore; in sostanza si chiude un vecchio rapporto di finanziamento e se ne apre uno del tutto nuovo, soggetto a nuovi tassi di interesse e a un nuovo piano di ammortamento, che però assorbe il vecchio debito. La normativa non vieta esplicitamente che in banca si possa utilizzare la garanzia pubblica al 100% per nuova liquidità fino a 25 mila euro, nell’ambito di un nuovo finanziamento acceso in funzione di un vecchio debito da ristrutturare. Ovviamente, il debitore qui dovrà correre il rischio di accollarsi nuove condizioni rispetto a quelle negoziate al momento del vecchio rapporto debitorio che va a cancellare.

Le difficoltà per i professionisti. Da ultimo va segnalato che a ItaliaOggi sono giunte nuove segnalazioni circa il difficile accesso ai prestiti fino a 25mila euro; questa volta sono i liberi professionisti a pagarne le conseguenze. Alcune banche hanno rifiutato loro i finanziamenti garantiti al 100% dallo stato in funzione di una interpretazione, tanto restrittiva, quanto dannosa stante le condizioni del paese: in sostanza, queste banche negano che l’operazione messa in campo dal decreto liquidità riguardi i liberi professionisti tradizionali, affermando che possono accedere ai prestiti garantiti al 100% dallo stato solamente i professionisti esercenti attività d’impresa. Tradotto, a titolo d’esempio: l’avvocato no, l’assicuratore sì.
E che l’accesso al credito messo in campo dal decreto liquidità sia «complesso e incerto» lo denuncia anche il Consiglio nazionale dei commercialisti, in audizione presso le commissioni finanze e attività produttive della Camera: «Le misure per le imprese presentano disallineamenti, complessità e indeterminatezze. Servono semplificazioni e chiarimenti per non rendere un calvario la richiesta di fondi, in una fase di enormi difficoltà».

La lentezza delle banche sul territorio. Va segnalato che queste interpretazioni restrittive sono anche figlie della difficoltà che gli istituti di credito territoriali hanno nell’assorbire e rendere immediatamente esecutivi i tumultuosi cambiamenti normativi che piovono dallo stato. Una condizione, questa, resa ancor più gravosa dal fatto che l’Italia, a differenza di paesi come la Germania o la Francia, si caratterizza per un tessuto economico più variopinto e frammentato, tale per cui il 90% dei clienti delle banche è composto da pmi e microimprese con necessità e condizioni differenti tra loro.
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Soldi solo con i bilanci chiusi

di Roberto Lenzi
Commercialisti chiamati agli straordinari, le imprese non possono richiedere i finanziamenti se il bilancio 2019 non è chiuso o se la dichiarazione non è pronta. È sufficiente un bilancio approvato, anche se non ancora depositato in Cciaa, ma deve essere quello del 2019. Stessa cosa per i soggetti non tenuti a presentare il bilancio, è sufficiente, per poter firmare il modulo, «solo» che la dichiarazione dei redditi sia predisposta con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l’incarico. Questo si evince dalla lettura delle istruzioni per la presentazione del modulo messo a disposizione dal fondo di garanzia per richiedere le misure di credito al di sopra di 25 mila euro fino a 5 milioni (si veda ItaliaOggi di ieri). In questo modo, il fondo di garanzia semplifica il passaggio del dl che faceva riferimento ai dati del 2019. I dati di bilanci, lo ricordiamo, sono importanti per trovare a quanto ammonta l’importo massimo finanziabile. Sono la base per il calcolo dell’operazione finanziaria per la quale l’impresa chiede l’ammissione alla garanzia del Fondo che, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie già garantite ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti”, non deve superare il 25% del fatturato totale registrato nell’esercizio contabile 2019. L’importo del 25% del fatturato era l’unico parametro di riferimento per i finanziamenti fino a 25 mila euro euro e fino a 800 mila euro.
Cosa prevede la norma per i finanziamenti fino a 25 mila euro. La normativa, contenuta nel dl Liquidità, prevede che i finanziamenti fino a 25 mila euro (lettera m) siano concessi per un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445.
Cosa prevede la norma per i finanziamenti fino a 800 mila euro. La misura prevista dalla lettera n), invece, è rivolta ai soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro. Anche in questo caso, la norma prevede che la garanzia possa essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
Cosa prevede la norma per le altre tipologie di finanziamento. Il dl Liquidità ha elevato l’importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro, rendendo peraltro la garanzia gratuita e aprendo la stessa all’accesso da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. In questo caso, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90%o dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Il dl prevede che l’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
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