Pagina a cura di Matteo Barbero
Inizia a prendere forma la maxi-operazione di rinegoziazione dei mutui erogati da Cassa depositi e prestiti agli enti locali e che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe portare ossigeno per oltre 1 miliardo ai bilanci di comuni, province e città metropolitane soffocati dal calo delle entrate innescato dal coronavirus. Con la circolare di Via Goito n. 1300/2020 arrivano le prime indicazioni, anche se occorrerà attendere il 6 maggio per conoscere l’elenco dei prestiti rinegoziabili e le condizioni applicate alla rinegoziazione, che verranno diffuse tramite una sezione dedicata all’operazione nel sito internet www.cdp.it. Poi ci sarà tempo fino al 3 giugno per aderire, trasmettendo i documenti necessari, fra cui la delibera di consiglio che approva l’operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La struttura del meccanismo quella già nota: per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, verrà sospeso il pagamento della quota capitale e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento vigente, mentre la quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella misura dello 0,25% del debito residuo 2020 e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano post rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043. I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione. Per poter accedere alla rinegoziazione, gli enti dovranno aver approvato il bilancio di previsione 2020, il che preclude per il momento la strada alle tante amministrazioni che devono ancora licenziare il preventivo; ma sul punto, dovrebbe intervenire a breve un correttivo, che si auspica possa semplificare l’iter anche per chi è in regola. Possono essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili; b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore a euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. Sono inclusi nella rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla Cdp successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del dm Mef del 20 giugno 2003. Sono rinegoziabili i prestiti intestati ad enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
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