In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall’art. 2054 co. secondo c.c., ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito dal comma primo.

Ne consegue che sul danneggiato -che tale presunzione voglia vincere- incombe l’onere di dimostrare non solo che uno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro sia in colpa, ma altresì che l’altro si sia uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Tribunale di Vasto, sentenza del 18/11/2019 n. 365

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