IL VOSTRO QUESITO

Nel caso in cui una polizza lo preveda unilateralmente solo a favore dell’assicuratore e che questa clausola vessatoria sia stata accettata dal contraente assicurato espressamente ai sensi 1341 CC, tale disposto è valido anche se il contraente è un piccolo imprenditore ditta individuale?
Mi sembrava ormai pacifico che il recesso dopo sinistro dovesse essere sempre previsto operante bilateralmente tra le parti e confesso di essermi stupito di averlo ritrovato adesso in un contratto assicurativo.
Non era stato invalidato da uno dei provvedimento di liberalizzazione degli anni passati?
Forse solo a favore dei consumatori e non delle partite iva?

L’ESPERTO RISPONDE


Effettivamente il Codice del consumo, testo unico che ha raccolto molte leggi e disposizioni normative previste a favore del consumatore, prevede all’ articolo 33, lettera “g)”: “ARTICOLO N.33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista (1);
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; ……” per cui la clausola contrattuale che prevedesse la facoltà di disdettare anticipatamente il contratto a favore del solo professionista e non anche del consumatore deve ritenersi vessatoria e pertanto non valida; in seguito a siffatta disposizione già esistente in normative precedenti al Codice del consumo, molte compagnie assicuratrici hanno previsto la reciproca facoltà di recedere dalla polizza in seguito ad ogni sinistro (ed in vero alcune compagnie assicuratrici più orientate al cliente – poche per la verità, per la precisione una sola – l’avevano prevista ancor prima che la normativa europea stabilisse tale tutela per il consumatore).

Come già sottolineato al punto precedente, tale disposizione vale solo a favore del “consumatore”, tra i quali non rientra il professionista; l’articolo 3 del detto codice del consumo precisa che “1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Nulla sappiamo in merito alla polizza ed al suo contraente/assicurato per cui, qualora questi risulti essere un professionista ed aver stipulato la polizza “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” evidentemente egli va considerato a tutti gli effetti come consumatore; se invece il contratto risulti essere stato stipulato per scopi attinenti “all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” evidentemente non trova applicazione il codice del commercio ma le norme del codice civile ed in particolare gli articoli 1341 e 1342.

Attualmente, per i contratti destinati a professionisti molte compagnie usano mantenere solo a loro vantaggio il diritto di recedere dal contratto, avendo l’accortezza di far sottoscrivere espressamente con altra firma l’ accettazione di tale clausola vessatoria.