Pagina a cura di Nicola di Pietrantoni

Datori di lavoro al test della sicurezza in azienda per evitare il contagio da Covid-19. Nel caso di dipendente che ha contratto il virus (situazione equiparata a vero e proprio infortunio dal decreto legge c.d. «Cura Italia»), infatti, il datore rischia di rispondere, in sede penale, quando non ha adottato tutte le misure di contenimento dell’infezione da Covid-19, così come raccomandate dalle linee guida e dai protocolli condivisi da governo-imprese-sindacati.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata dal dlgs n. 81/2008, comprende, nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, anche la valutazione e la gestione del rischio Covid-19, con tutte le relative conseguenze: in particolare quelle che concernono la responsabilità penale del datore di lavoro e il potenziale coinvolgimento, ai sensi del dlgs n. 231/2001, della società nel cui ambito si è eventualmente verificato il contagio.
L’impresa pubblica e privata, più in generale il mondo del lavoro, ha recentemente subìto, a causa dell’estensione del fenomeno epidemiologico, una serie di urgenti restrizioni che hanno condotto, da una parte, a una sostanziale interruzione delle attività produttive industriali e commerciali del paese (dpcm 22/3/2020, con eccezioni e successive modifiche) e, dall’altra, focalizzato l’attenzione sulla tutela della salute dei lavoratori con gli speculari doveri e responsabilità in capo al datore di lavoro, quest’ultimo inteso non solo come persona fisica, ma anche giuridica.
Sul punto va ricordato il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» siglato, lo scorso 14 marzo, da governo, imprese e sindacati, dopo la pubblicazione del dpcm 11/3/2020 con cui il governo aveva previsto le prime misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Nel documento del 14 marzo, preso atto che «la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione», le parti firmatarie hanno condiviso una serie di linee guida per agevolare l’adozione, nell’ambito delle realtà industriali e commerciali ancora operative, di veri e propri protocolli di sicurezza, definiti anti-contagio, le cui misure precauzionali si aggiungono a quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già disciplinate dal dlgs 81/08.
Nel Protocollo in esame, inoltre, sono state indicate le modalità di gestione di una persona sintomatica (che presenti, cioè, febbre e infezione respiratoria) all’interno dell’azienda, la cui procedura dovrebbe prevedere l’immediato coinvolgimento dell’ufficio del personale, l’isolamento in base alle disposizioni in vigore e l’urgente comunicazione alle autorità sanitarie competenti.
È stato assegnato, infine, un ruolo fondamentale alla figura del medico competente, che collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp) nella gestione del rischio Covid-19 all’interno della sfera aziendale, e prevista la costituzione, all’interno di ogni azienda, di un comitato di crisi con funzioni operative e gestorie che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls) incaricato di assicurare che ogni singolo protocollo adottato venga correttamente applicato e aggiornato.
Infezione dal Covid-19 come infortunio. Non va poi dimenticato il decreto legge 17/3/2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19») che ha considerato l’infezione da Covid-19, contratta «in occasione di lavoro», come un vero e proprio infortunio (art. 42), con gli inevitabili effetti sulla responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro, soggetto già chiamato dall’ordinamento a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (artt. 17, 18 e 55, dlgs 81/08) e in termini generali «… ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (art. 2087, c.c.).
Il datore di lavoro potrebbe quindi rispondere, in sede penale, del contagio-infortunio da Covid-19 del dipendente, ove venga accertato che l’infezione è insorta proprio a causa dell’omessa o dell’inadeguata adozione di quelle specifiche misure finalizzate a contenere il contagio da Covid-19 in ambito lavorativo.
Per queste ragioni, il datore di lavoro, con il contributo delle principali figure di riferimento (medico competente e Rspp), è oggi chiamato a valutare, con estrema attenzione, ogni profilo correlato al potenziale contagio da Covid-19 all’interno dell’azienda, con un occhio critico anche al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 29, dlgs n. 81/08.
Infatti, anche se l’epidemia rappresenta certamente un fattore estraneo e indiretto rispetto ai rischi tipici che coinvolgono le imprese (escluse quelle che presentano un, diretto, rischio biologico) tale da non imporre un obbligo di aggiornamento del «Dvr» (art. 29, 2 comma, cit.), è comunque auspicabile una rivisitazione (appunto, critica) del documento in esame, alla luce del significato normativo assegnato alla stessa «valutazione dei rischi», intesa quale «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» (art. 2, comma 1, lett. q, dlgs n. 81/08).
La giurisprudenza penale ha sottolineato sia il carattere dinamico del «Dvr» (documento valutazione rischi), definito «…uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa» (Cass. pen. n. 39283/2018), sia il «…concetto dinamico del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto» (Cass. pen. n. 4706/2017).
In definitiva, una rilettura critica del Dvr, nonché l’adozione delle misure di contenimento previste dal Protocollo 14/3/2020 con il necessario contributo, in termini di controllo e di aggiornamento, anche del comitato interno di cui si è accennato, rappresentano, oggi, i migliori strumenti per la concreta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In cantieri e uffici tutti distanziati

di Daniele Cirioli
Nulla è più come prima. E non lo sarà nemmeno una volta passata l’emergenza. Specialmente per la sicurezza sul lavoro, dove la parola d’ordine è vietato abbassare la guardia. Le misure di prevenzione, infatti, oltre che nella presente fase di piena emergenza, dovranno restare in atto anche nel periodo della graduale ripresa futura delle attività. Nei cantieri edili, l’emergenza sta rivoluzionando anche i cronoprogrammi di lavoro, facendo saltare gli stati di avanzamenti e i termini di consegne per una prevenzione a 360 gradi con una lunga serie di adempimenti e misure da mettere e far mettere in atto ai lavoratori (oltre 50). Vediamo.

#NEGLIUFFICI. In azienda è necessario predisporre, prima di tutto, degli appositi regolamenti interni al fine di disciplinare il controllo dell’accesso di personale esterno all’interno nei locali dell’impresa. In caso di riunioni, occorre organizzarsi in maniera tale da mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ove ciò dovesse risultare impossibile fare, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni. In terzo luogo, la vivibilità: stop all’accesso libero agli spazi comuni e tempo ridotto di sosta.

#INCANTIERE. Il datore di lavoro deve richiedere (imporre?) ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa, cosa certamente poco facile da osservare. Come ovviare? In questo caso è necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, se presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile lavori, e con i rappresentanti dei lavoratori per la sirena (Rsl/Rslt) gli strumenti da porre in essere, compresa, se possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, i datori di lavoro dovranno fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. A tal fine, vanno definite le procedure e individuati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni. Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nei casi in cui è nominato, è affidato il compito di integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere. Ancora, se presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, per esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare, con specifici detergenti, la pulizia delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio ecc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

#SORVEGLIANZASANITARIA. I protocolli in materia di sicurezza sul lavoro del periodo emergenziale, infine, puntano sulla sorveglianza sanitaria, che deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute (cosiddetto decalogo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, quelle a richiesta e quelle da rientro da malattia. Come anche la sorveglianza periodica è da preferire: non deve essere interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

#MEDICOCOMPETENTE. Un ruolo particolare è affidato al medico competente: nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, deve collaborare con il datore di lavoro e con Rls e Rlst segnalando all’azienda eventuali situazioni di particolare fragilità e eventuali patologie attuali o pregresse dei dipendenti; a questi casi, l’azienda è chiamata a provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.
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