Il ventaglio delle opportunità anti-crisi deve fare i conti con le situazioni concrete
Strada irta di ostacoli e valutazioni per ottenere liquidità
Pagina a cura di Alessandro Felicioni

Le Pmi alla prese con il puzzle dei finanziamenti garantiti dallo Stato. Nel ventaglio delle opportunità concesse dal decreto liquidità occorre analizzare a fondo la propria situazione e le proprie esigenze prima di scegliere a quale porta andare a bussare. Ammesso, ovviamente, che dall’altra parte qualcuno risponda.
Nel labirinto delle garanzie e controgaranzie concesse a fronte di finanziamenti erogati da istituti di credito, le mille sfaccettature di ciascuna possibilità possono essere comprese appieno solo empiricamente, ossia analizzando la specifica situazione di bilancio, la propria esposizione nei confronti del ceto bancario e verificare quali leve poter azionare e l’effetto finale di ciascuna mossa.
Supponiamo quindi un caso concreto, una piccola e media impresa con 22 dipendenti e un fatturato annuo per l’esercizio 2019 di 3 milioni di euro.
L’azienda ha sostenuto costi per il personale pari a 660 mila euro e ha un fabbisogno stimato per finanziare il proprio capitale di esercizio in un orizzonte di 18 mesi pari a 1,2 milioni. Dati questi necessari e importanti per le possibilità di finanziamento attivabili. A fronte di tale situazione la Pmi in esame ha una esposizione nei confronti del ceto bancario composta da tre posizioni e da diverse forme di finanziamento (scoperto di c/c, autoliquidante e finanziamenti a medio lungo termine) per ciascun istituto di credito. Tutte posizioni non garantite se non, eventualmente, dalla fideiussione dei soci. Il tutto come meglio descritto dalla tabella in pagina.
La prima scelta da fare è se rivolgersi a un istituto con cui la società non ha alcun rapporto o se invece cercare di coinvolgere chi ha già una esposizione in essere puntando sulla possibilità che il decreto offre anche alle banche di garantire meglio il proprio credito.
È chiaro che rivolgendosi ad un istituto nei confronti del quale non è presente alcun indebitamento, ciò che si riuscirà ad ottenere è tutto disponibile mentre se si dovesse operare con uno o con tutti gli istituti già creditori è evidente che una parte del nuovo finanziamento finirà per chiudere esposizioni in essere.
Tuttavia è altrettanto evidente che ben difficilmente, in una situazione così strutturata e in un momento così delicato, una banca nuova vorrà entrare in gioco erogando, peraltro, somme vicine all’intero indebitamento bancario della società.
Una volta capiti i pro e i contro della scelta del soggetto (o dei soggetti) cui rivolgersi, vanno analizzate le possibilità messe a disposizione dal decreto liquidità.
Il riferimento è all’articolo 13 (la Pmi ha ancora disponibilità dal Fondo di Garanzia e quindi non può accedere alle misure dell’articolo 1). In particolare vanno prese in considerazione le lettere c), d), e) ed n) del comma 1 dell’articolo 13. Se si punta a una banca nuova, la nostra Pmi può utilizzare la lettera n) e richiedere un prestito al massimo di 750.000 euro (25% dei ricavi) contando sulla garanzia al 90% del Fondo, incrementabile fino al 100% con l’intervento di un confidi privato.
Oppure, sempre indirizzandosi ad un istituto di credito non esposto, si può ricorrere alla lettera c) potendo raggiungere la cifra massima di euro 1.320.000 (il doppio delle spese salariali sostenute, maggiore dei parametri alternativi previsti). Qui la garanzia del Fondo è dell’80%, con punte del 90% se interviene anche un confidi. In questo caso, però, la banca resta comunque scoperta del 10%, 132.000 euro.
A dire il vero, la nostra piccola società può anche approcciare il nuovo istituto ricorrendo alla lettera d), senza limiti di importo e durata ma con la garanzia del fondo fino all’80%. È evidente, però, che, come anticipato, un nuovo istituto farebbe fatica ad assecondare le richieste della società, sia quelle massimamente garantite, sia, a maggior ragione, quelle più scoperte.
Se invece, come appare più verosimile, la Pmi si rivolge ad un istituto con cui già intrattiene rapporti (o meglio ancora, con tutti) la scelta si riduce drasticamente. La società soddisfa i requisiti della lettera n), che permetterebbe alle banche di finanziare con copertura del Fondo Centrale al 90% (incrementabile fino al 100% con la presenza di un confidi); il fatturato annuo è infatti inferiore a 3,2 milioni. Solo che il massimo che può essere richiesto è 750 mila che è inferiore all’indebitamento complessivo verso il ceto bancario.
Ora immaginando che ciascun istituto faccia il suo, ossia partecipi pro quota all’operazione, è evidente che la lettera n) non può essere utilizzata. L’esposizione complessiva attuale della società è infatti di 1.040.000 euro, e il finanziamento massimo di euro 750 mila non copre l’esposizione della società e quindi non soddisfa il requisito del «nuovo finanziamento» come indicato dalla stessa lettera n).
Il ricorso alla lettera c) (garanzia al 90%), in teoria attivabile anche per società con meno di 3,2 milioni di fatturato, si scontra con gli stessi effetti pratici di prima; il maggior finanziamento richiedibile (1.320.000, doppio delle spese salariali) verrebbe trattenuto per chiudere l’esposizione pregressa e, ammesso e non concesso che la pratica venga evasa, resterebbe ben poco in mano alla società.
La soluzione (in questo caso) sembra essere data dal combinato disposto dalla lettera d) e dalla lettera e). Finanziamento non vincolato ai parametri, garanzia all’80 del fondo centrale. L’unico limite è che quando il finanziamento viene richiesto a banche già esposte, la nuova esposizione complessiva deve essere maggiore di almeno il 10% rispetto a quella ante manovra.
La via contempera le esigenze di tutti: le banche possono rinnovare la loro esposizione aumentandola da un punto di vista quantitativo ma migliorandone la qualità grazie alla garanzia del fondo. La società vede consolidate tutte le sue posizioni e ottiene un finanziamento che, si badi bene, non sconta nemmeno il limite di durata di 72 mesi.
Nell’esempio, se le banche concedessero nuovi finanziamenti, aumentando dell’80% la propria esposizione, il nuovo finanziamento concesso pro quota dalle banche sarebbe di 1.870.000 euro di cui 830.000 (1.870.000 – 1.040.000) resterebbero in mano alla società. Il rischio delle banche si ridurrebbe da 1.040.000 al 20% di 1.870.000, ossia 374.000 euro come mostrato dalla tabella in pagina.
È evidente dall’esempio illustrato, tratto da una semplificazione di un caso concreto, che la strada per il finanziamento è irta di ostacoli e di valutazioni da fare; ciò che emerge è che, in ogni caso, la barra del timone sta in mano alle banche che devono decidere se assumersi il rischio residuo, se rifinanziare il soggetto già esposto o, addirittura, in caso di banca nuova, se iniziare un rapporto con un nuovo cliente in questa situazione di incertezza e di crisi incipiente.
Da ultimo non va trascurata la situazione di partenza dell’esempio: le banche si presentano al tavolo delle trattative prive di qualsiasi garanzia; ciò, necessariamente, aumenta l’appeal della rinegoziazione garantita; laddove le banche abbiano già in essere una qualche garanzia di Mcc o di un confidi (trascuriamo le fideiussioni personali dei soci) la decisione potrebbe essere diversa; in ogni caso la convenienza c’è perché il decreto liquidità ha aumentato la percentuale di garanzia attivabile ed è quindi ben possibile che il nuovo finanziamento abbia una qualità migliore. Specie se, con la rinegoziazione, si consolidano anche posizioni a breve normalmente prive della garanzia dello Stato.
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