di Alessandro Pescari e Fabrizio G. Poggiani

Negata la possibilità di presentare la domanda di moratoria per mutui «prima casa» ai piccoli imprenditori, artigiani e commercianti. La lettura del ministero dell’economia e delle finanze, infatti, non risulta aderente alle disposizioni introdotte dal decreto «Cura Italia», anche per quanto chiarito nella relazione di accompagnamento.
Questo è quanto si deduce dalla lettura del modulo licenziato e disponibile sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (http://www.mef.gov.it/inevidenza/Pubblicato-il-nuovo-modulo-per-accedere-al-Fondo-per-la-sospensione-dei-mutui-sulla-prima-casa/ ).
Infatti, riguardo al «Lavoratore autonomo» e «libero professionista», il dicastero precisa che «per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013».
Ciò lascia perplessi almeno per due ordine di motivi: il primo, perchè l’art. 54 del dl 18/2020 (decreto «Cura Italia»), rubricato «Attuazione del Fondo solidarietà mutui, «prima casa», c.d. «Fondo Gasparrini», è contenuto in un corpus normativo avente carattere emergenziale e, come tale, dovrebbe trovare ampia applicazione, senza discriminazioni e il secondo, perché l’esegesi della disposizione e, in particolare, le indicazioni fornite nella relazione di accompagnamento al provvedimento non lasciano trasparire alcuna limitazione nella fruizione di detta moratoria.
Invero, l’art. 54 dispone che «per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47, dpr 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.»
Sul punto, la relazione di accompagnamento al decreto Covid-19, precisa che «con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia di coronavirus è plausibile ritenere che molte «partita Iva» si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale. Al fine di offrire un sollievo immediato a tali soggetti in difficoltà la norma di cui al comma 1 si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo.»
Di talché, appare sin troppo evidente la contraddizione che emerge dal novero dei soggetti ammessi dal ministero dell’economia e delle finanze, rispetto a quanto si può dedurre dalle disposizioni di riferimento (dl 18/2020 e relazione illustrativa).
Infatti, la limitazione a piccoli imprenditori, artigiani e commercianti (art. 2083 del Codice Civile) è da ritenere fuori luogo anche soltanto facendo ricorso alla interpretazione letterale delle più volte citate disposizioni normative.
Il richiamo stesso alle «attività commerciali» (oltre a quelle professionali) e al calo apprezzabile del fatturato, non può che condurre ad altra interpretazione, ossia che anche i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, hanno pieno diritto di presentare la domanda di moratoria per l’acquisto della prima casa.
Una lettura diversa, ossia limitativa, contrasterebbe altresì con l’art. 3 della carta costituzionale, con la conseguenza che risulta auspicabile un’apertura diversa da parte del dicastero.
Del resto, è lo stesso ministero che, con le proprie risposte ai quesiti più ricorrenti (Faq) per altri «benefici» (vedi indennizzo Inps) ha dato una risposta chiara e condivisibile ammettendo al beneficio tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dall’essere imprenditori, soci e collaboratori.
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