Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia anticipato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:

  1. a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito
  2. b) detraendo l’acconto dal credito
  3. c) quantificando gli interessi compensativi tramite l’individuazione di un saggio prescelto in via equitativa, da applicare dapprima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito e fino al pagamento dell’acconto, ed in seguito sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che intercorre da quel pagamento e fino alla liquidazione definitiva.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 7/11/2019 n. 28627

liquidazione