PREVIDENZA

Autore: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 319 – maggio  2020

Nello scorso appuntamento abbiamo visto cos’è il massimale contributivo e come incide sull’importo di pensione. Per completezza in questo appuntamento vediamo invece cos’è il minimale contributivo e a chi si applica. Sì perché, da normativa, oltre a essere previsto un limite massimo della retribuzione assoggettabile a contribuzione, esiste anche un limite minimo per cui la contribuzione previdenziale non può essere calcolata su imponibili inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (c.d. minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Con riguardo al c.d. minimo contrattuale, l’art. 1 del DL 338/1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, il minimo contrattuale da prendere a riferimento è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o quello stabilito nel contratto individuale o da altri accordi collettivi, solo se questi ultimi prevedano una retribuzione maggiore di quella prevista dal contratto collettivo nazionale. Inoltre, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale, se inferiore deve essere adeguato al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione erogato dal Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Per il 2020 il reddito minimo da assoggettare a contribuzione è pari a 48,98 euro al giorno, il 9,50% di 515,58 euro, il trattamento minimo di pensione. Quindi, qualora il lavoratore percepisse una retribuzione inferiore a tale valore, la contribuzione previdenziale deve essere comunque versata su una retribuzione di 48,98 euro. Per i lavoratori dipendenti va poi considerata un’ulteriore retribuzione minima, diversa da quella appena vista, che è il limite per cui avviene l’accredito di un anno intero di contributi.

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