PREVIDENZA

Autore: Silvin Pashaj e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 318 – aprile 2020

Come di consueto ogni anno l’Istituto Nazionale della Previdenza pubblica con apposite circolari i valori di retribuzione e di reddito adeguati all’inflazione1 entro i quali i lavoratori iscritti alle gestioni dell’Istituto debbono versare i contributi previdenziali, i c.d. minimali e massimali contributivi.

Nello specifico, con l’introduzione del sistema di calcolo contributivo è stato previsto un limite massimo di retribuzione assoggettabile a contribuzione. Di fatto, l’art. 2 c. 18 della legge 335/1995, la riforma Dini, ha disposto che per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di 132 milioni di lire, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell’opzione.

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