L’assicuratore della responsabilità civile -non obbligatoria- dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato.

Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, anche quando quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 28/11/2019 n. 31071

prescrizione